Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4 e 9 della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessione di gestione aeroportuali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 3 prevede che
L'articolo 4 prevede che nei medesimi aeroporti coordinati i criteri di assegnazione delle bande orarie devono garantire il perseguimento degli interessi regionali (comma 1);
L'articolo 9 prevede che, nelle procedure per il rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti ubicati sul proprio territorio,
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate, incidendo sulla partecipazione al comitato di coordinamento aeroportuale, sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati e sulle procedure di rilascio delle concessioni aeroportuali, eccedono i limiti della competenza legislativa regionale, contrastano con i principi e le regole costituzionalmente riservate allo Stato, contenute nella normativa nazionale, attuativa di direttive comunitarie, che si fonda sull'esigenza della unitaria valutazione e tutela di interessi di rilievo nazionale, che trascendono la dimensione regionale e ineriscono alla sicurezza del traffico aereo e alla tutela della concorrenza. In particolare, l'articolo 3, nelle parti in cui dispone che la Regione nomina un proprio rappresentante nel comitato di coordinamento degli aeroporti, determina un rafforzamento della posizione del rappresentante regionale in seno al comitato medesimo, in contrasto in particolare con l'articolo 5 del regolamento 95/93/CEE il quale non indica, tra i soggetti ammessi a partecipare al comitato, i rappresentanti del governo regionale o locale, proprio per evitare la proliferazione di normative locali che si oppongono al gioco della libera concorrenza, e non prevede, in relazione alla composizione del comitato di coordinamento, la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri. L'articolo 4, nella parte in cui riconosce alla Regione la possibilità di concorrere a definire una serie di parametri di coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie, contrasterebbe con l'articolo 3 del d.lgs. 172/2007, che istituisce un apposito organismo, l'ENAC (Ente nazionale Aviazione Civile), responsabile dell'applicazione del regolamento comunitario 793/2004/CEE, competente a fissare i parametri di coordinamento e a prevedere sanzioni a carico del vettore inadempiente. Per quanto riguarda il rilascio delle concessioni, l'articolo 704 cod. nav. attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza a rilasciare la concessione per la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale e all'ENAC la stipulazione della relativa previa convenzione nel rispetto delle direttive del ministero dei trasporti, prevedendo un ruolo meramente consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Decisione della Corte
Riscontra la stretta connessione tra le disposizioni censurate e gli altri articoli della l.r. 29/2007 che espressamente rinviano alle norme specificamente censurate (articoli 5 e 6), o ne presuppongono in ogni caso l'applicazione (articoli 2, 10 ed 11), o ne disciplinano potenziali sviluppi applicativi (articoli 7 ed 8), o sono volte a determinare l'ambito di operatività e la data di entrata in vigore della l.r. 29/2007 (articoli 1 e 12). Ripercorre la normativa comunitaria e nazionale in materia di assegnazione delle bande orarie e rileva che la disciplina regolamentare comunitaria è essenzialmente volta a garantire l'accesso al mercato di tutti i vettori secondo regole trasparenti, imparziali e non discriminatorie, promuovere un'effettiva apertura delle rotte nazionali alla concorrenza a beneficio dell'utenza, garantire le fondamentali esigenze di sicurezza del traffico aereo in una prospettiva unitaria già a livello comunitario. La normativa nazionale attuativa prevede poi che la partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, siano subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato e che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati avvenga in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi (articolo 807 cod. nav.); attribuisce all'ENAC il ruolo di responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. L'intera disciplina risponde da un lato ad esigenze di sicurezza del traffico aereo e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, che corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettere e) ed h), Cost.). Pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, la l.r. 29/2007 non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia riguarda infatti le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale (51/2008), mentre la normativa contenuta nella l.r. 29/2007 attiene all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali. La distribuzione delle bande orarie richiede infatti almeno una corrispondenza tra i due aeroporti del volo, quello di partenza e quello di arrivo, oltre che il coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato. Le disposizioni censurate incidono direttamente ed immediatamente sulla disciplina di settori (partecipazione al comitato di coordinamento aeroportuale, assegnazione delle bande orarie e rilascio delle concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto di intervento da parte legislatore comunitario e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie richiamate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera l.r. 29/2007.