Giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti sorto a seguito del decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo del 23 gennaio 2008, recante “Modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il decreto censurato è stato adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1228, della l. 296/2007 (legge finanziaria 2007), che autorizzava la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 «per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile». La disposizione rinviava ad un successivo decreto l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita
Con la sentenza 94/2008,
Già prima di tale sentenza, alla disposizione era stata data attuazione con il dpcm 16 febbraio 2007, adottato «sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto».
In particolare, l'articolo 2, comma 1, del dpcm 16 febbraio 2007 ripartisce le risorse previste dalla legge.
Nonostante l'articolo 1, comma 1228, della l. 296/2006 rimettesse al dpcm «l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione», l'articolo 2, comma 2, del dpcm 16 febbraio 2007 non vi provvede direttamente, ma rinviava a successivi atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adottati in raccordo con le Regioni, precisando contestualmente che «il processo di valutazione dei criteri, e delle proposte di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) è assolto da un apposito comitato paritetico tra
Il decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in esame è stato adottato appunto per attuare quanto solo genericamente previsto dal dpcm 16 febbraio
Motivi del ricorso
La Regione Emilia-Romagna precisa che l'adozione del decreto è stata preceduta da alcune riunioni del Comitato paritetico previsto dal dpcm 16 febbraio 2007, nel corso delle quali si era solo pervenuti alla formalizzazione del dissenso tra lo Stato e le Regioni. Il decreto 23 gennaio 2008 interviene nella materia del turismo appartenente alla competenza legislativa piena delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Trattandosi di un atto destinato a definire, per l'anno 2007, la tipologia di agevolazione e ad individuare i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni in materia di competenza regionale, già il solo principio di leale collaborazione imponeva che il decreto del Capo del Dipartimento fosse assunto d'intesa con le Regioni. Invece, dai verbali del Comitato paritetico emerge che non si è riscontrata la convergenza dei componenti del Comitato su un'unica ipotesi operativa. Dunque, con il decreto 23 gennaio 2008 impugnato è stato approvato un testo sul quale i componenti di parte regionale avevano espresso il loro dissenso, in violazione del principio costituzionale dell'intesa degli articoli 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione. Se anche si ritenesse non necessaria un'intesa con le Regioni, il decreto 23 gennaio 2008 sarebbe comunque illegittimo e lesivo delle competenze costituzionali regionali in quanto non reca alcuna motivazione circa la decisione di procedere unilateralmente; inoltre, non è stato compiuto alcun tentativo di composizione del dissenso (ad esempio, la questione avrebbe potuto essere portata nella sede della Conferenza Stato-Regioni). Se anche si volesse ritenere che il dpcm 16 febbraio 2007, nel prevedere per la disciplina attuativa il «raccordo» con le Regioni ed il Comitato paritetico, intendesse autorizzare la mera consultazione non vincolante del Comitato, una simile disposizione dovrebbe considerarsi caducata a seguito della sentenza 94/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1228, della l. 296/2006.
Decisione della Corte
La sentenza 94/2008 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1228, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui non stabilisce che il decreto da esso previsto sia preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Consapevole del fatto che era già stato emanato il dpcm previsto dalla norma censurata (cioè il dpcm 16 febbraio 2007), la Corte, pur dando atto che esso era stato adottato con il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, aveva affermato che la previsione, “a regime”, di un coinvolgimento meramente cognitivo delle Regioni lasciava aperta la possibilità, per lo Stato, di provvedere in modo unilaterale negli anni successivi, anche in dissenso con gli orientamenti manifestatisi all'interno della Conferenza permanente Stato-Regioni, e che era pertanto necessario garantire anche per il futuro una partecipazione delle Regioni conforme ai canoni dettati dall'articolo 117 Cost.; risultato che poteva ottenersi solo attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1228, limitata alla parte in cui non prevede una “intesa” con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Anche il dpcm 16 febbraio 2007, nel rinviare ad atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la definizione della tipologia di agevolazione e l'individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni, precisava che tali atti avrebbero dovuto essere adottati in raccordo con le Regioni. Il decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008 (che disciplina modalità e criteri generali di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del dpcm 16 febbraio 2007) è invece stato emanato con il dissenso espresso dai componenti di parte regionale del Comitato paritetico previsto dal predetto dpcm. Ravvisa violazione dei princìpi espressi dall'articolo 117 Cost., quarto comma, in base al quale la materia del turismo rientra nella competenza regionale nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, regolare modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del dpcm 16 febbraio 2007 sull'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della l. 296/2006, nei termini stabiliti dal decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008; annulla, per l'effetto, il decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008.