Sentenza n.12 - deposito 23 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222 promosso dalla Regione Sicilia


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, prevede, tramite successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, l'istituzione di quattro parchi nazionali ricadenti nel territorio della Regione Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie, il Parco dell'isola di Pantelleria e il Parco degli Iblei.


Motivi del ricorso


Lo statuto di autonomia riconduce la disciplina sulla istituzione dei parchi naturali tra le materie nelle quali la Regione gode di autonomia legislativa esclusiva o eventualmente concorrente. L'adozione della disciplina censurata non rientrerebbe comunque nella potestà legislativa statale. Ravvisa violazione dell'articolo 3 Cost. in quanto la disposizione prevede la istituzione di parchi nazionali che, per estensione e valenza territoriale, sono di portata inferiore ai già esistenti parchi regionali siciliani; dell'articolo 97 Cost. poiché prevede la costituzione di parchi naturali in ambiti territoriali già oggetto di tutela a livello regionale, violando, per la sovrapposizione di competenze amministrative, il principio di buon andamento della amministrazione; dell'articolo 118 della Costituzione, poiché, attraverso la costituzione dei parchi tramite organi statali, determina l'esercizio di funzioni amministrative a livello statale in assenza di un'esigenza di carattere unitario; del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 Cost., in quanto prevede che la fase di intesa fra Stato e Regione intervenga solo in occasione della effettiva successiva istituzione dei singoli parchi e non anche, come invece previsto dall'articolo 8, comma 3, della l. 394/1991 (norma interposta), quando deve essere operata la preliminare individuazione di massima del territorio ove essi insisteranno.


Decisione della Corte


Nel delineare i confini della materia «tutela dell'ambiente», la Corte ha più volte affermato che la relativa competenza legislativa, pur potendo avere effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (151/1986) ed assoluto (641/1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, inderogabile dalle altre discipline di settore. Accanto al bene giuridico ambiente inteso in senso unitario, possono peraltro coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni (378/2007). In tali circostanze, «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (104/2008). Le considerazione attinenti alla materia dell'ambiente, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell'“ecosistema”. Anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale non si risolve in un'endiadi, in quanto il primo termine si riferisce soprattutto a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé. Le finalità dell'istituzione delle aree protette, quali configurate dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della relativa legge quadro (e cioè la «conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici»), fanno ritenere che per i parchi naturali nazionali, per i quali l'intervento dello Stato è richiesto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, «ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future», debba considerarsi prevalente la specifica competenza legislativa esclusiva statale relativa all'ecosistema. Rientrando l'istituzione di parchi nazionali nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, non ritiene fondata la censura. Riguardo, infine, alla asserita violazione del principio di leale collaborazione, a causa della mancata attivazione di forme di concertazione con la Regione già nella fase – precedente alla concreta delimitazione degli ambiti spaziali di pertinenza dei singoli istituendi parchi naturali – di individuazione di massima dei relativi territori, osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (371 e 222 del 2008 e 401/2007). La competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto costituisce cura di un interesse non frazionabile (422/2002). Inoltre, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della l. 394/1991 – e anche in adesione ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale riguardo alla attuazione di discipline normative riguardanti materie che possono coinvolgere interessi affidati alle cure sia dello Stato sia delle Regioni (50/2008 e 133/2006) – il legislatore nazionale ha previsto che i decreti presidenziali di istituzione dei parchi nazionali siano adottati d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, venendo in tal modo assicurata una adeguata forma di collaborazione con i soggetti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (62/2005).


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.