Sentenza n.283 - deposito 28 2004

Regioni speciali - patrimonio zootecnico


Giudizio per conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 recante il nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il regolamento sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 recante il regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale e contiene disposizioni concernenti le stazioni di monta, l'inseminazione artificiale equina, i centri di produzione dello sperma, l'impianto embrionale, la vigilanza e le certificazioni relative agli atti riproduttivi. In particolare, l'art. 41, comma 1, stabilisce che le Regioni provvedono, entro sei mesi dalla emanazione, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.


Motivi del ricorso


Viene ravvisata violazione: dello statuto speciale e in particolare delle disposizioni sulla potestà legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico e sulla potestà concorrente in relazione alle materie igiene e sanità; dell'art. 136 della Costituzione, in relazione alla sentenza n. 349/1991, che aveva stabilito che la potestà regolamentare attribuita allo Stato dall'art. 8 della l. 30/1991 è inidonea a ledere la competenza legislativa provinciale in materia di patrimonio zootecnico.


Decisione della Corte


Si applica il Titolo V previgente. La Corte ripercorre la disciplina normativa in tema di riproduzione animale, a partire dalle diverse direttive comunitarie emanate negli anni '70, in base all'art. 37 (ex 43) del Trattato istitutivo delle Comunità europee, che si propongono di creare le condizioni per lo sviluppo del mercato agricolo. Le direttive comunitarie sono state attuate con la l. 30/1991, che ha demandato ad un regolamento di esecuzione una più dettagliata disciplina. L'art. 1, comma 1, della l. 30/1991 ha individuato i principi della legislazione statale riguardanti il settore della riproduzione animale ascrivibili alla materia di potestà concorrente dell'agricoltura. Il comma 2 ha qualificato le disposizioni di legge attuative delle direttive comunitarie come norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a limitare la potestà legislativa delle autonomie speciali. Quest'ultima previsione è poi stata dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza 349/1991. La disciplina in esame rientra nelle materie “agricoltura” e “patrimonio zootecnico”, concerne quindi ambiti riconducibili alla competenza esclusiva della Provincia autonoma e alla materia concorrente “igiene e sanità”. In queste materie, l'attuazione delle direttive comunitarie spetta alle Province autonome, che sono però vincolate all'osservanza delle leggi statali interposte tra fonte comunitaria e fonte provinciale. Il vincolo è confermato dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) che riconosce allo Stato il potere di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari con disposizioni di carattere cedevole, applicabili solo qualora manchino le leggi provinciali. Il regolamento in esame non si proclama però affatto cedevole di fronte alla futura legislazione provinciale e si pone esso stesso come immediatamente esecutivo della direttiva CE/28/94 del 23 giugno 1994 sopravvenuta alla l. 30/1991 e al precedente regolamento esecutivo 172/1994. Prevede tra l'altro l'obbligo per le Regioni di conformarsi ad esso entro sei mesi dalla sua emanazione: la fonte secondaria pretende di condizionare l'esercizio di una potestà legislativa provinciale, è pertanto illegittimo.


Dichiarazione:


Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, la disciplina della riproduzione animale e annulla il relativo decreto.