Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia) promosso dal TAR Puglia con ordinanze del 21 febbraio e del 24 aprile 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che lo smaltimento di rifiuti speciali possa avvenire in impianti per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicati nel territorio regionale pugliese, a condizione che quelli siti nella Regione siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti medesimi.
Motivi del ricorso
La disposizione è stata impugnata all'interno di un giudizio promosso da una società , titolare di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi operanti nel territorio del Comune di Taranto, per l'annullamento di una nota-provvedimento con la quale il settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto vietava alla società, in applicazione della l.r. 29/2007, lo smaltimento in Puglia di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altre Regioni. Secondo il TAR rimettente, la disposizione, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un divieto di smaltimento. Ravvisa pertanto violazione degli articoli 120, primo comma, 41, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la disposizione risulta invasiva della competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Decisione della Corte
Riguardo ai limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, la giurisprudenza costituzionale è pervenuta ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti. Da un lato ha statuito che, alla stregua del principio di autosufficienza stabilito ora dall'articolo 182, comma 5, del d.lgs. 152/2006, e prima dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 22/1887, il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, dall'altro ha affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi (12/2007; 62/2005; 505/2002; 281/2000), né per quelli speciali non pericolosi (335/2001). Per tali tipologie di rifiuti non è infatti possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che rende di conseguenza impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (335/2001). Con particolare riguardo al trasporto dei rifiuti, la Corte ha escluso che le Regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni (64/2007; 247/2006; 62/2005; 505/2002) e ha reiteratamente ribadito il vincolo generale imposto alle Regioni dall'articolo 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (161/2005). Sulla base di tali rilievi, numerose disposizioni regionali che vietavano lo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi sono state ritenute in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le Regioni, oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal d.lgs. 22/1997, e riprodotti dal d.lgs. 152/2006. L'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non viene meno in considerazione del fatto che essa pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo, in quanto consente lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali a condizione che quelli siti nella Regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali (505/2002). Pertanto, l'articolo 3, comma 1, della l.r. Puglia 29/2007 – in quanto prevede limitazioni, seppur relative, all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione – viola l'articolo 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose. La Corte ritiene fondata anche la censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale. La disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma regionale impugnata – prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – contrasta con quanto stabilito dall'articolo 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006, (che riproduce l'espressione precedentemente contenuta nell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 22/1997), che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso una rete integrata ed adeguata di impianti per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Nella disciplina statale, l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma sono consentite anche altre soluzioni; nella disciplina regionale impugnata invece l'utilizzazione dell'impianto più vicino costituisce la soluzione obbligata. Il divieto contrasta inoltre con lo stesso concetto di rete integrata di impianti di smaltimento, che presuppone una possibilità di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato. Il divieto è legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi in quanto è la normativa statale che lo prevede; contrasta con la Costituzione nella parte in cui una fonte di produzione legislativa regionale lo preveda nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale. Considerando la inscindibile connessione delle restanti disposizioni contenute nella legge regionale con quella oggetto di specifica impugnazione, la declaratoria di illegittimità costituzionale va estesa alle restanti disposizioni contenute nella l.r. Puglia 29/2007.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Puglia 29/2007 e delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.