Sentenza n.9 - deposito 24 2009


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata sancisce l'obbligo, in capo ai conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore ai 35 quintali, di produrre, a richiesta delle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali, una polisonnografia con esito favorevole, che rappresenta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di conducente per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore a 35 quintali per professione abituale, per la durata di un anno solare (comma 5); fornisce la definizione di polisonnografia (comma 6); stabilisce quando l'esame si intende con esito favorevole (comma 7); individua i soggetti obbligati a sostenere l'esame polisonnografico (tutti i conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali, residenti nel territorio della Regione Abruzzo dalla data del 1° gennaio 2007 o successiva) (comma 8).



Prevede che la Regione realizzi gli interventi in forma indiretta, accreditando in via esclusiva a compiere gli esami polisonnografici e gli eventuali interventi per la cura e la riabilitazione per le patologie del sonno una determinata fondazione ONLUS, alla quale devono direttamente rivolgersi tutti i soggetti tenuti ad effettuare gli esami polisonnografici obbligatori (comma 9); individua una tariffa regionale di riferimento per l'esame polisonnografico, pari a 300 euro (comma 11); prevede che il conducente effettui l'esame, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2008, d'intesa con l'Azienda e con il medico competente dell'azienda di trasporti, e che poi lo ripeta annualmente, ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione a condurre autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto merci per professione abituale (comma 13). Il rinnovo dell'autorizzazione consegue automaticamente in caso di esame polisonnografico con esito favorevole e si documenta con la produzione dell'esame diagnosticato refertato con esito favorevole (comma 14); il conducente di autoveicoli detiene in cabina di guida l'autorizzazione alla prosecuzione della conduzione di autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto di merci per professione abituale per tutto l'anno solare successivo al suo espletamento e comunque fino alla disponibilità del successivo esame ricorrente annuale (comma 15).


Motivi del ricorso


La legislazione statale vigente non prevede l'effettuazione dell'esame polisonnografico come presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli: le disposizioni regionali si pongono come scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti. Si ravvisa eccesso della competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute e quindi contrasto con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto le disposizioni incidono direttamente sul merito delle scelte proprie dell'arte medica, in assenza di determinazioni assunte a livello nazionale o in difformità da esse, e anche eccesso della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, in quanto il d.lgs. 626/1994, che individua i principi fondamentali in materia, non comprende l'esame medico in questione tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Violazione anche dell'articolo 120 della Costituzione, secondo il quale le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni stesse, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.


Decisione della Corte


L'articolo 120 Cost. vieta alle Regioni di interporre, con provvedimenti di qualsiasi natura, amministrativa o legislativa, ostacoli alla libera circolazione di persone e cose tra le Regioni stesse. Vieta inoltre alle Regioni di limitare, in qualunque parte del territorio nazionale, l'esercizio del diritto al lavoro, inteso sia come lavoro subordinato, sia come lavoro autonomo. Tali divieti, in quanto finalizzati a salvaguardare la libertà di circolazione di merci e persone sul territorio nazionale, costituiscono espressione della libertà fondamentale di circolazione e di soggiorno di cui all'articolo 16 della Costituzione. In ragione del principio di cui all'articolo 120 Cost., la materia della circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata nell'articolo 117 Cost., non può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Essa è invece riconducibile, in base a considerazioni di carattere sistematico, a competenze statali esclusive (428/2004). Spetta solo allo Stato il compito di fissare gli standard di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e per la prevenzione dei sinistri, in ragione dell'esigenza di assicurare l'uniformità, in tutto il territorio nazionale, delle norme finalizzate alla protezione dell'incolumità dei cittadini (135/1997 e 31/2001). La disposizione regionale censurata, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a 35 quintali, l'obbligo di effettuare l'accertamento diagnostico denominato “polisonnografia”, frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all'interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni, in contrasto con il divieto fissato dall'articolo 120 della Costituzione. Inoltre, nel subordinare l'esercizio dell'attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai 35 quintali all'effettuazione del predetto esame, limita l'esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro, autonomo o subordinato. Anche sotto tale profilo, dunque, essa si pone in contrasto con il divieto stabilito nell'articolo 120 della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della l.r. Abruzzo 35/2007.