Sentenza n.442 - deposito 29 2008

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo in relazione all'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Sicilia 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), con ordinanza depositata il 20 marzo 2007

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata pone a carico delle province l'onere relativo alla tassa e agli accessori dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della l.r. 34/1990.

Motivi del ricorso

Nel corso di un giudizio promosso dalla Provincia regionale di Palermo avverso alcune cartelle di pagamento concernenti la TARSU relativa agli anni dal 2000 al 2003, emesse nei confronti della provincia da un comune in relazione a locali adibiti a sede di un istituto di istruzione secondaria, la Commissione tributaria provinciale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale, ritenendo che essa, in quanto incide sull'individuazione del soggetto passivo della TARSU, cioè di un tributo da considerare statale in quanto istituito con legge statale, interviene nella materia "sistema tributario dello Stato", la cui disciplina sostanziale è preclusa alla Regione ed è riservata alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Decisione della Corte

La disposizione regionale censurata individua un soggetto passivo della TARSU diverso da quello indicato dall'articolo 63, comma 1, del d.lgs. 507/1993, il quale invece prevede che la tassa è dovuta solo da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 62, e cioè le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale il cui servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale ultima disposizione collega il tributo non all'immobile, ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo e pertanto, nel caso di edifici adibiti a sedi di istituti scolastici, individua il soggetto passivo dell'imposizione nell'amministrazione della pubblica istruzione, con la precisazione che l'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) - secondo cui i comuni, per gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, e le province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, provvedono «alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti» -, costituisce una norma eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione in ordine ai criteri di riparto, tra gli enti locali e lo Stato, delle spese riguardanti la gestione degli edifici e delle attività di istruzione.
Di conseguenza, tra le «spese varie d'ufficio» non può farsi rientrare, neppure in via analogica od estensiva, l'onere della TARSU.

La disposizione censurata modifica il soggetto passivo della TARSU individuato dalla legge statale, senza che questa abbia attribuito alla legge regionale tale potere. Il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale resta circoscritto alla verifica della sussistenza della competenza della Regione Sicilia ad operare detta modifica.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale, ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione statutaria, ma è un tributo erariale istituito, nell'àmbito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., dalla legge dello Stato (articolo 58 del d.lgs. 507/1993) e da questa disciplinato (168/2008 e 75/2006), salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all'autonomia dei comuni.
L'articolo 6, comma 2, della l.r. 6/2001 - nel porre a carico delle province l'«onere» relativo alla tassa e agli accessori dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della l.r. 34/1990 - interviene su una materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con le disposizioni statutarie, le quali riservano alla Regione la potestà legislativa nella materia dei soli tributi «deliberati dalla medesima». Incide quindi illegittimamente sulla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost..

La disposizione regionale non può essere ricondotta a nessuna delle materie di competenza legislativa elencate nello statuto e, in particolare, alla materia del regime degli enti locali. L'attribuzione alle province regionali dell'onere economico della TARSU gravante sullo Stato si risolve infatti nella previsione di un'obbligazione pecuniaria a carico delle province stesse, che certamente non incide sul «regime degli enti locali», perché estranea alla disciplina della loro struttura organizzativa e alla connessa regolamentazione delle loro funzioni.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della l.r. Sicilia 6/2001, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 2/2002, nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni»; dichiara l'illegittimità costituzionale consequenziale del medesimo articolo 6, comma 2, della l.r. Sicilia 6/2001, nella parte in cui pone «a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali».