Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanza psicotrope su bambini ed adolescenti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole attuale e manifesto (comma 1); affida alla Giunta regionale il compito di predisporre un modulo per il consenso informato, attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile forniscono le informazioni relative ai vantaggi presunti della terapia, agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi e alle modalità di somministrazione (comma 2); alla Giunta compete anche l'individuazione degli strumenti e delle modalità per favorire l'accesso a terapie alternative o integrative ai trattamenti di cui al comma 1 (comma 3).
Il comma 4 stabilisce le modalità con le quali deve essere prestato il consenso alla somministrazione da parte del genitore o del tutore interessato.
Motivi del ricorso
Nel subordinare i trattamenti di cui al comma 1 ad un obbligatorio consenso scritto da parte dei genitori o dei tutori del minore, le disposizioni censurate eccedono dalla competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute, in quanto il consenso non è richiesto dal legislatore statale per la prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi e, in particolare, non è previsto dal dpr 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). La necessità del consenso informato è un principio fondamentale nella materia della tutela della salute. La previsione delle ipotesi nelle quali esso è richiesto è rimessa al legislatore statale, che lo ha previsto solo in casi determinati (sperimentazione clinica sull'uomo di medicinali ancora in fase di autorizzazione all'immissione in commercio, o per lo studio di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già commercializzati, o in materia di donazione e ricezione di sangue e di emocomponenti). Il legislatore regionale, nel subordinare, in una fattispecie non prevista dalla legge nazionale e in assenza di riscontri fondati sullo stato attuale delle conoscenza scientifiche, l'accesso a determinati trattamenti terapeutici al consenso del paziente, avrebbe introdotto una limitazione alla prescrivibilità di un'ampia gamma di medicinali, sottoponendo la decisione del medico alla discrezionalità di genitori e tutori, con conseguente lesione del diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti tale diritto, la cui determinazione è rimessa in via esclusiva allo Stato per effetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Decisione della Corte
Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Numerose norme internazionali prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici. La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, anche, dalle leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche . La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Il consenso informato deve quindi essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui disciplina è rimessa alla legislazione statale. Con le norme censurate la Regione non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del consenso: il comma 1 del censurato articolo 3, nell'individuare i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutori nominati) e le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto), disciplina aspetti di primario rilievo dell'istituto nell'ambito considerato, sempre in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale. Anche i successivi commi dell'articolo 3, in quanto strettamente connessi alle previsioni contenute nel comma 1, si pongono in contrasto con i citati parametri costituzionali e vanno, pertanto, dichiarati illegittimi.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. Piemonte 21/2007.