Sentenza n.437 - deposito 23 2008

Tutela del paesaggio - piani paesaggistici


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 22 ottobre 2007, n. 17 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione dei piani territoriali paesistici di area vasta) e dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2007, n. 21 (Integrazioni alla legge regionale del 22 ottobre 2007, n. 17)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'articolo 1 della l.r. Basilicata 17/2007 aggiunge all'articolo 6 della l.r. Basilicata 3/1990 (Piani regionali paesistici di area vasta), un ulteriore comma (il comma 5), secondo il quale: «Nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, gli interventi di trasformazione a regime ordinario (Modalità C), nelle more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d'Ambito, sono ammessi nei seguenti casi: a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37; b) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico, siano compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d'Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d'urgenza valutate in sede di Conferenza di Localizzazione».



L'articolo 1 della l.r. Basilicata 21/2007 ha poi modificato l'indicata disposizione della l.r. 17/2007, sostituendo l'espressione «interventi pubblici di interesse pubblico» con l'espressione « interventi pubblici o di interesse pubblico».


Motivi del ricorso


Le censure proposte si basano sull'identica premessa che le disposizioni censurate, nel prevedere procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate ai sensi della l.r. 3/1990, violerebbero alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (adottato con d.lgs. 42/2004) e in particolare l'articolo 156 – che obbliga la Regione a verificare la rispondenza della propria pianificazione preesistente ai principi dell'articolo 143 entro il 1° maggio 2008 – e l'articolo 143, commi 4 e 5, in forza del quale la procedura semplificata è possibile solo qualora il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con il Ministero dei beni culturali, limitatamente agli ambiti individuati dal piano paesaggistico medesimo. Viene in particolare ravvisata lesione: del principio di leale collaborazione nei rapporti fra Stato e Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, Cost., riguardo all'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle Regioni; dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela del paesaggio, ed in attuazione del quale è stata dettata la disciplina del Codice ed in particolare gli articoli 156 e 143; dell'articolo 118, terzo comma, Cost., e con esso del principio di leale collaborazione, per la mancata previsione della previa intesa con il Ministero prevista dal citato articolo 143; della gerarchia sussistente, secondo Costituzione, fra la tutela del paesaggio ed il governo del territorio, dovendosi considerare il primo quale valore primario ed assoluto, sovraordinato anche al governo del territorio (367/2007).


Decisione della Corte


Le norme regionali censurate, inserendosi nel quadro normativo delineato dalla precedente l.r. 3/1990 sui Piani paesaggistici di area vasta (di cui è obbligatorio verificare la conformità alle previsioni dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004 e provvedere all'eventuale adeguamento, ai sensi dell'articolo 156 dello stesso decreto) si riferiscono ad «elementi del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse pubblico», tra i quali alcuni di valore eccezionale, la cui tutela richiede scelte progettuali di tipo complesso ed integrato. Per esse i Piani paesaggistici individuano appositi ambiti di progettazione, da definire in sede di Piani paesistici esecutivi (articolo 4, ultimo comma, della l.r. 3/1990). Per queste zone del territorio, nelle more della formazione di detti Piani, si prevede la possibilità di «trasformazione a regime ordinario (Modalità C)». Si prevede, cioè, il ricorso alla procedura originariamente stabilita dal primo comma dell'articolo 6 della l.r. 3/1990, secondo la quale l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata a seguito di «verifica di conformità alle prescrizioni dei Piani». Le norme denunciate prevedono peraltro che debba trattarsi di trasformazioni conformi allo strumento urbanistico regionale. Inoltre, per gli interventi pubblici o di pubblico interesse, che siano anch'essi conformi allo strumento urbanistico regionale, si prevede anche la possibilità di varianti allo strumento urbanistico generale, nel qual caso, però, occorre che gli interventi siano compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle schede d'ambito e siano motivati da oggettive ragioni di urgenza, valutate in sede di Conferenza di localizzazione di cui all'articolo 27 della l.r. 23/1999. L'articolo 1 della l.r. 17/2007, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'articolo 1 della l.r. 21/2007, – nel far riferimento, attraverso l'espressione «trasformazione a regime ordinario (Modalità C)», alla semplice «verifica di conformità» prevista dal primo alinea dell'articolo 6 della l. 3/1990, introduce una procedura autorizzatoria semplificata, alla stregua di quanto consentito dall'articolo 143, comma 5, lettere a) e b) (in quest'ultimo caso, per il recupero di «aree gravemente compromesse e degradate») soltanto a seguito di piano elaborato d'intesa tra Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In sostanza, la normativa censurata degrada la tutela paesaggistica – che è prevalente – in una tutela meramente urbanistica. Ne consegue il contrasto con l'articolo 156, comma 4, del d.lgs. 42/2004 che esclude, nella fase di verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici, in assenza di intesa tra Stato e Regione per lo svolgimento della verifica e dell'adeguamento predetti, che possa trovare applicazione, tra l'altro, proprio il citato articolo 143, comma 5.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Basilicata 17/2007, nel testo originario e nel testo modificato dall'articolo 1 della l.r. 21/2007.