Sentenza n.428 - deposito 19 2008

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8 e 11 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29 recante "Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 191, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)"

Contenuto delle disposizioni impugnate

Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi dei ricorsi


L'articolo 7 della l.r. 29/2007 ha sostituito l'articolo 16 della l.r. 44/1999 che, al comma 2, ora dispone che: "Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci".


Secondo il Governo la disposizione ostacola lo svolgimento dell'attività lavorativa, condizionandone le scelte professionali ed imprenditoriali, in violazione dell'articolo 4 della Costituzione, secondo il quale alle attività medesime possono essere posti limiti solo se ragionevoli e giustificati da esigenze di tutela di interessi generali o di utilità sociale.


Ravvisa anche violazione dell'articolo 41 Cost., il quale consente che siano posti limiti alla libertà d'iniziativa economica solo se giustificati da ragioni di utilità sociale, non frutto di scelte arbitrarie e, comunque, non incongrui, e anche dell'articolo 120, comma primo, Cost. e degli articoli 49, 50 e 81 del Trattato CE i quali stabiliscono i principi della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e di libera concorrenza, e della direttiva 2006/123/CE, che ha liberalizzato la circolazione dei servizi nel mercato interno e comprende anche i centri sportivi, quali sono appunto le scuole di sci.


L'articolo 8 della l.r. 29/2007 ha sostituito la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, il quale ora stabilisce che l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci nella Regione può essere concessa, tra l'altro, se la scuola ha un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno di esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A) della l.r. 44/1999.


Il Governo ritiene che questo limite non sia giustificato da ragioni di interesse generale e da esigenze di utilità sociale e contrasti con i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, con i principi costituzionali e con le norme della Comunità europea.


L'articolo 11 ha modificato le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le quali stabiliscono, rispettivamente, che è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque eserciti stabilmente l'attività di maestro di sci senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo, e che l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 ad euro 3.000".


Secondo il Governo, la disposizione è inscindibilmente connessa con gli articoli 7 e 8 e, conseguentemente, costituzionalmente illegittima.

Decisione della Corte

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'articolo 4 Cost., nell'ambito della rilevanza costituzionale del lavoro, non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale (147/2005; 307/2002; 441/2000), finalità, questa, che permette anche la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, alla libertà di iniziativa economica privata (articolo 4, primo e secondo comma, Cost.).

L'attività svolta dai maestri di sci, la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta, sebbene implichi rischi minori rispetto a quelli inerenti ad altre pratiche e ad altri sport alpini, è comunque caratterizzata da profili di pericolosità che ne impongono una regolamentazione in grado di garantire la tutela della incolumità degli allievi e di quanti frequentano le piste da sci (13/1961).
Questa esigenza è stata adeguatamente tenuta in considerazione anche dallo Stato che ha condizionato lo svolgimento dell'attività al conseguimento di un'apposita abilitazione, in esito alla frequenza di corsi che prevedono l'insegnamento di materie aventi ad oggetto, tra l'altro, i pericoli della montagna e nozioni di medicina e pronto soccorso, e all'iscrizione in un apposito albo, limitata nel tempo e soggetta a controllo periodico in ordine all'idoneità psico-fisica del maestro di sci; ha altresì disposto che, in linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale (l. 81/1991).

Le peculiarità dell'attività in esame e le sue caratteristiche giustificano la fissazione di un numero minimo di maestri per ciascuna scuola, stabilito dalla norma in esame con riferimento alla portata oraria degli impianti della località sciistica nella quale essa opera.
Questa modalità di esercizio dell'attività è condivisa anche da altre Regioni ed è preordinata a garantire un rapporto numerico maestri-allievi non irragionevolmente ritenuto necessario al fine di garantire che i secondi siano adeguatamente seguiti, per ridurre i pericoli inerenti allo svolgimento di tale pratica.

Anche l'articolo 16 della l.r. 44/1999, nel testo modificato dall'impugnato articolo 7, reca una prescrizione preordinata al conseguimento di detto scopo. Essa non vieta lo svolgimento dell'attività di maestro di sci al di fuori delle scuole autorizzate, ma si limita a stabilire, non irragionevolmente, le modalità con le quali essa può essere espletata, per evitare che, attraverso l'esercizio di attività occasionalmente organizzate, possa essere eluso l'obiettivo di garantire il citato rapporto numerico maestri-allievi, necessario per limitare i rischi connessi a questo sport, soprattutto quando esso sia svolto da principianti.

La strumentalità della disciplina in esame al soddisfacimento di queste esigenze, e quindi allo scopo di garantire la tutela dell'incolumità degli allievi e dei terzi, perseguito mediante l'introduzione di un ragionevole limite alle modalità di svolgimento dell'attività delle scuole e dei maestri di sci, porta ad escludere che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con gli articoli 4 e 41 Cost..

Dichiarazione:

Dichiara le questioni parte inammissibili e parte infondate.