Sentenza n.412 - deposito 17 2008


Conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dei trasporti del 17 settembre 2007 proposto dalla Regione Molise


Contenuto delle disposizioni impugnate


La nota 17 settembre 2007 è stata adottata dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in relazione alla nota 2 aprile 2007 con la quale la Regione Molise chiedeva al medesimo Ministero di riconoscere, in virtù del principio di leale collaborazione, l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di porti turistici, dovendosi ritenere non rilevante l'inserimento degli stessi nel dpcm 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'articolo 59 dpr 616/1977).



Con la nota impugnata, il Ministero rispondeva di considerare ascritta allo Stato (e per esso alla Capitaneria di porto di Termoli) la competenza in ordine a tutti i porti inseriti nel richiamato dpcm del 1995, con inclusione anche dei porti turistici.


Motivi del ricorso


Lesione delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'articolo 59 dpr 616/1977, come modificato dall'articolo 9 della l. 88/2001; violazione di legge in relazione all'articolo 3 della l. 241/1990; eccesso di potere, incompetenza e illogicità manifesta, per assenza di adeguata motivazione e contrasto con il principio secondo il quale il conflitto di attribuzione deve essere risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione dell'atto e dunque, nella specie, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.


Decisione della Corte


La giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che il richiamo effettuato nell'articolo 105 del d.lgs. 112/1998 al dpcm 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento a tale decreto di efficacia legislativa né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque ad attribuire ad esso una nuova o diversa efficacia. Il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni alle Regioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia di esso tuttora permanga. Il nuovo sistema di riparto delle competenze introdotto dalla l. cost. 3/2001 impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica e interregionale, nel dpcm 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni. Inoltre, la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione (255/2007; 90/2006).


Dichiarazione:


Dichiara che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nell'ambito del porto turistico di Termoli; annulla di conseguenza l'impugnata nota del Ministero dei trasporti – Direzione generale della navigazione marittima ed interna del 17 dicembre 2007.