Conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dei trasporti del 17 settembre 2007 proposto dalla Regione Molise
Contenuto delle disposizioni impugnate
La nota 17 settembre 2007 è stata adottata dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in relazione alla nota 2 aprile 2007 con la quale
Con la nota impugnata, il Ministero rispondeva di considerare ascritta allo Stato (e per esso alla Capitaneria di porto di Termoli) la competenza in ordine a tutti i porti inseriti nel richiamato dpcm del 1995, con inclusione anche dei porti turistici.
Motivi del ricorso
Lesione delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'articolo 59 dpr 616/1977, come modificato dall'articolo 9 della l. 88/2001; violazione di legge in relazione all'articolo 3 della l. 241/1990; eccesso di potere, incompetenza e illogicità manifesta, per assenza di adeguata motivazione e contrasto con il principio secondo il quale il conflitto di attribuzione deve essere risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione dell'atto e dunque, nella specie, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.
Decisione della Corte
La giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che il richiamo effettuato nell'articolo 105 del d.lgs. 112/1998 al dpcm 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento a tale decreto di efficacia legislativa né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque ad attribuire ad esso una nuova o diversa efficacia. Il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni alle Regioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia di esso tuttora permanga. Il nuovo sistema di riparto delle competenze introdotto dalla l. cost. 3/2001 impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica e interregionale, nel dpcm 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni. Inoltre, la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione (255/2007; 90/2006).
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nell'ambito del porto turistico di Termoli; annulla di conseguenza l'impugnata nota del Ministero dei trasporti – Direzione generale della navigazione marittima ed interna del 17 dicembre 2007.