Sentenza n.405 - deposito 12 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20 (Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 “Legge-quadro sul prelievo in deroga”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge censurata consta di un unico articolo che approva per la stagione venatoria 2007/2008 il piano di prelievo venatorio in deroga per le specie fringuello e peppola riportato nell'allegato A (comma 1) e il piano di prelievo venatorio in deroga per la specie storno, riportato nell'allegato B (comma 2).


Motivi del ricorso


La legge censurata è stata emanata in attuazione della l.r. 2/2007, già impugnata innanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, in quanto introduceva un regime di deroga ordinario estraneo a quanto previsto dallo stesso articolo 9. Le disposizioni contenute nella legge regionale censurata contrastano con la normativa comunitaria per la regola generale della illegittimità derivata dall'atto presupposto. Risulterebbero allo stesso modo in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE. In particolare l'articolo 1, autorizzando il prelievo venatorio in deroga senza indicare la tipologia di deroga attivata, senza indicarne le motivazioni, senza prevedere un'analisi dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, contrasta con le disposizioni comunitarie. Il mancato rispetto del regime delle deroghe violerebbe, altresì, gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il sistema normativo regionale adottato per disciplinare il prelievo in deroga contrasta con gli articoli 3 e 113 della Costituzione, poiché avrebbe come sola finalità quella di sottrarre i provvedimenti di deroga adottati dalla Giunta al controllo giurisdizionale dei TAR e all'azione cautelare da parte dei controinteressati.


Decisione della Corte


La sentenza 250/2008, depositata il 4 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della l.r. Lombardia 2/2007, che prevedevano l'esercizio del prelievo venatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento. Già in quella sentenza, la Corte ha affermato che l'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con l'articolo 19-bis della l. 157/1992, volto a garantire l'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. 20/2007 che, in attuazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 2/2007 già dichiarate incostituzionali, ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia 20/2007.