Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Emilia Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (recante modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 in materia di enti di bonifica) promossi dal TAR per l'Emilia Romagna con otto ordinanze pronunciate l'11 giugno 2003, nel corso di altrettanti giudizi promossi da alcuni consorzi irrigui, o società qualificate come consorzi irrigui di fatto, avverso provvedimenti regionali che disponevano la loro soppressione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata dispone la soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo e irrigui che ricadono nei comprensori di bonifica. Con i successivi provvedimenti di soppressione, il Consiglio regionale ha definito la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli organismi soppressi e i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.
Motivi del ricorso
Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di bonifica: la potestà regionale di programmazione e organizzazione della bonifica non può esplicarsi sopprimendo ogni organismo di gestione non riconducibile ai consorzi di bonifica, e in particolare le associazioni e i soggetti di diritto privato. Il legislatore regionale viola le norme del codice civile in tema di autonomia negoziale, e quindi il limite inderogabile del diritto privato. Ravvisa contrasto con gli articoli 2 e 18 della Costituzione, in quanto si riferisce alla soppressione di associazioni liberamente costituite; con l'art. 41 in quanto comprime la libertà di iniziativa economica privata; con gli articoli 42 e 43 in quanto non è previsto alcun indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti soppressi ai consorzi di bonifica.
Decisione della Corte
Già nel previgente Titolo V la Corte aveva ritenuto che l'attività di bonifica fosse riconducibile ad una competenza regionale concorrente, relativa per un verso alla materia agricoltura e foreste e per altro alla azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema. Nel nuovo Titolo V possono venire in considerazione sia la competenza residuale, comprensiva di molti aspetti del settore agricolo, sia la competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sia la competenza concorrente in tema di governo del territorio. Nel caso particolare assume però carattere assorbente la considerazione che molte censure si riferiscono alla violazione di un limite rimasto inalterato nel vecchio e nel nuovo Titolo V, relativo alla materia dell'ordinamento civile di cui al secondo comma, lettera l), consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati, individuato già dalla costante giurisprudenza della Corte e ora espressamente sancito dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117. La Regione può stabilire nuove modalità di gestione delle opere di bonifica, programmarle sul territorio e regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, ma non può disporre la soppressione ex lege di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica (enti pubblici economici a base associativa) non solo subentrino nell'esercizio dei compiti e delle funzioni dei precedenti organismi, ma anche succedano ad essi nei rapporti di diritto privato, senza prevedere procedure di eventuale ablazione per ragioni di interesse pubblico, con conseguente corresponsione di indennizzo. In tal modo la disposizione regionale viene ad alterare le fondamentali regole del diritto privato sotto i profili della salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Emilia Romagna 16/1987.