Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999) promosso dal TAR Puglia con ordinanza del 29 novembre 2007
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che, per avere accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quella legale e amministrativa sul territorio regionale.
Motivi del ricorso
La ratio dei finanziamenti pubblici finalizzati alla incentivazione di attività in senso lato economiche è di agevolare lo sviluppo economico del territorio regionale. Unica condizione rilevante a tal fine potrebbe essere costituita dal fatto che l'attività economica sovvenzionata con i fondi pubblici si insedi in un determinato territorio e che l'imprenditore beneficiario abbia una sede nel territorio. La richiesta di requisiti ulteriori, non strettamente necessari ai fini della valutazione dei progetti per i quali sono stati chiesti i finanziamenti, comporta una violazione dei principi di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.
Decisione della Corte
La ratio dei finanziamenti pubblici finalizzati alla incentivazione di attività economiche è di agevolare lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale. Rispetto a questa finalità, la necessità dell'esistenza sul territorio regionale di tutte e tre le sedi non è funzionale, risultando sufficiente la sola presenza in loco di una sede operativa. Discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di uguaglianza, nonché con l'articolo 120, comma 1, della Costituzione, in base al quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (207/1991). Questo principio è stato applicato più volte con riferimento all'esercizio di attività professionali ed economiche (6/1956; 3/1961; 168/1987; 372/1989; 362/1998). Il legislatore regionale non può frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione di servizi, in qualsiasi parte dell'Unione europea (64/2007 e 440/2006).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 2, della l.r. Puglia 3/1993 nella parte in cui esige, per la spettanza degli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal programma operativo plurifondo 1994-1999, che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quella legale e amministrativa sul territorio regionale.