Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, 5, comma 3, 13, 16, 21, comma 1, e 22 della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta di funghi)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte
La l.p. 10/2007 modifica la l.p. 14/1987 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), con la quale era stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979, 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
L'articolo 3, comma 3, della l.r. 10/2007 prevede che l'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina le deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Nel provvedimento motivato devono essere menzionate: le specie che ne formano oggetto; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e di uccisione autorizzati; le condizioni di rischio; le circostanze di luogo e di tempo del prelievo, comunque di durata non superiore ad un anno; il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo; i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto; gli organi di sorveglianza e le persone incaricate dell'intervento.
Il Governo rileva un contrasto con la direttiva comunitaria in quanto non risultano identificate le tipologie di deroga da attivare e le ragioni sottostanti, previste invece nella indicata direttiva comunitaria, così violando l'articolo 117, comma primo, della Costituzione.
Inoltre, la legislazione regionale e provinciale è assoggettata agli obblighi internazionali e quindi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
In materia di protezione della fauna, assume particolare rilievo la disciplina rigorosa dei prelievi venatori in deroga, poiché le eccezioni alle regole generali sulle modalità e sui limiti dell'esercizio della caccia rischiano di incidere negativamente, se non dettagliatamente circoscritte, sulla conservazione delle diverse specie animali.
La norma provinciale si presenta carente sotto il profilo della accurata delimitazione delle deroghe, in quanto non prevede che nel relativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, elencate invece in modo tassativo dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE. Non è infatti sufficiente la previsione di un provvedimento motivato da parte dell'assessore provinciale alla caccia, in assenza dell'esplicita indicazione che la motivazione deve tener conto anche delle ragioni della deroga, con specifico riguardo alle finalità per le quali la normativa comunitaria e nazionale la consente.
In questo modo, infatti, la normativa provinciale disciplinerebbe la materia in modo meno rigoroso e dettagliato rispetto alla normativa europea e nazionale.
L'articolo 5, comma 3, della l.r. 10/2007 prevede, nella seconda parte, che l'assessore provinciale competente in materia di caccia, su proposta dell'Osservatorio faunistico provinciale, può estendere il divieto di prelievo anche ad altre specie di fauna selvatica e può disporre ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia.
Il Governo ravvisa contrasto con il dpr 357/1997 (attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e con il riparto di competenze legislative stabilito nel vigente assetto costituzionale, in base al quale la caccia, in quanto attiene alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost..
L'articolo 13 della l.r. 10/2007 disciplina i giardini zoologici, definiti come "qualsiasi complesso permanente, nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all'anno, animali vivi di specie selvatiche". Esclude da tale disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di allevamento di fauna selvatica, le strutture per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale e la detenzione di specie ittiche non protette (comma 1).
Il Governo osserva che la disciplina è difforme da quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 73/2005, con violazione degli standard uniformi di tutela, di competenza esclusiva statale ex articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost.; inoltre, le clausole di esclusione di applicabilità sono ineludibilmente indicate dall'articolo 2, comma 2, dello stesso d.lgs. 73/2005, attuativo della direttiva1999/22/CE del Consiglio dell'Unione europea sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, senza che sia consentito alle amministrazioni regionali o provinciali derogarle in pejus (380/2007).
I giardini possono essere ricondotti alla materia dei parchi per la protezione della flora e della fauna, di cui all'articolo 8, n. 16, dello Statuto speciale, ma questo non comporta che la materia non sia soggetta ai limiti e ai condizionamenti derivanti dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente.
Anche in questa materia, come per la caccia, lo Stato detta gli standard uniformi per la tutela della fauna selvatica, in quanto parte integrante dell'ambiente naturale che deve essere preservato su tutto il territorio nazionale.
La difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica pertanto l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta.
Il comma 2 dell'articolo 13 prevede che l'Osservatorio faunistico provinciale stabilisce, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/22/CEE del 29 marzo 1999 del Consiglio dell'Unione europea, per ogni singola specie, i requisiti strutturali e organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione, i motivi e le condizioni per la sua chiusura.
Osserva il Governo che l'articolo 3 del d.lgs. 73/2005 stabilisce in maniera dettagliata i requisiti strutturali e organizzativi per l'apertura dei giardini zoologici. Essi sono volti a realizzare misure idonee di conservazione e quindi rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost..
Ravvisa inoltre contrasto con gli articoli 4, comma 2, lettera b), e 5 del d.lgs. 73/2005 che prevedono la competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione ai motivi e alle condizioni per la chiusura dei giardini zoologici e al successivo trasferimento degli animali.
Il comma 3 dell'articolo 13 prevede che la licenza per l'apertura di un giardino zoologico, anche sul territorio provinciale facente parte del Parco nazionale dello Stelvio, viene rilasciata o negata dall'assessore provinciale competente per la caccia, sentito il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, che a tal fine esegue un'apposita ispezione diretta ad accertare la presenza dei presupposti.
Osserva il Governo che l'articolo 4 del d.lgs. 73/2005 stabilisce che la licenza viene rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita
Inoltre, l'attribuzione all'Osservatorio di una funzione ispettiva diretta ad accertare la presenza dei presupposti viola l'articolo 6 del d.lgs. 73/2005, che attribuisce tale ruolo al Ministero dell'ambiente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonché di medici veterinari, di zoologi e di esperti del settore.
Il comma 4 dell'articolo 13 stabilisce che anche la proroga e la modifica di una licenza sono subordinate all'esito positivo di un'ispezione dell'Osservatorio faunistico provinciale, diretta ad accertare il rispetto delle prescrizioni della licenza.
Il comma 6 dell'articolo 13 dispone che la gestione del giardino zoologico è soggetta alla sorveglianza del Corpo forestale provinciale e che la licenza viene revocata se non sono rispettati gli obblighi in essa previsti.
Secondo il Governo, i commi 4 e 6 contrasterebbero con l'articolo 6 del d.lgs. 73/2005, che detta una disciplina diversa delle procedure di modifica della licenza e dei compiti di sorveglianza e controllo, attribuiti al Ministero dell'ambiente.
Il comma 5 dell'articolo 13 stabilisce che la licenza rilasciata dall'assessore provinciale competente per la caccia per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi sostituisce, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6 della l. 150/1992.
Il Governo ravvisa violazione dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 73/2005, che prevede la generale sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità.
L'articolo 16 stabilisce che la caccia agli ungulati selvatici, ai tetraonidi e alla coturnice soggiace alla pianificazione degli abbattimenti.
L'articolo 21 detta disposizioni per il caso in cui il mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati provochi danni al bosco o alle colture agrarie e prevede che l'assessore provinciale competente può prescrivere al gestore del comprensorio interessato una riduzione numerica della loro consistenza.
Secondo il Governo, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992 in relazione sia alle condizioni che consentono gli abbattimenti, sia alla competenza esclusiva dell'INFS a rendere il parere in ordine alla necessità di porre in essere un piano di controllo di una certa specie e a verificare preliminarmente l'inefficacia dei metodi ecologici di contenimento.
Osserva
L'articolo 22 detta disposizioni in materia penale e amministrativa prevedendo diverse ipotesi per le quali rinvia alle sanzioni previste dalla l. 157/1992.
Osserva il Governo che in questo modo viene invasa la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e anche lo statuto del Trentino Alto Adige, che non riconosce alla provincia l'esercizio della potestà legislativa in tale ambito materiale.
Osserva
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della l.p. di Bolzano 10/2007 nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga; dell'articolo 19-ter, commi 1 e 2, della l.p. 14/1987, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della l.p. 10/2007; degli articoli 21 e 22 della l.p. 10/2007; inammissibili o infondate le altre questioni.