Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 8/2002)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che, allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio con l'estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali (comma 1); con i provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 sono individuati i criteri necessari per la determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno finanziario occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria (comma 3).
Motivi del ricorso
La disposizione, incidendo sul patto di stabilità interno, viola l'obbligo, per la legge che importi nuove o maggiori spese, di indicare i mezzi per farvi fronte, posto dall'articolo 81 della Costituzione e ribadito, quanto alle spese regionali a carattere pluriennale, dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 76/2000, a propria volta espressivo di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; gli stessi principi di contabilità pubblica relativi all'impegno di spesa della pubblica amministrazione verrebbero compromessi dall'omessa quantificazione della spesa impegnata. Violazione anche degli articoli 3 e 97 della Costituzione, poiché la norma impugnata sarebbe manifestamente irragionevole e lesiva del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Decisione della Corte
Ritiene la questione fondata. Le leggi istitutive di nuove spese devono recare l'esplicita indicazione del mezzo di copertura (tra le tante: 213/2008; 359/2007; 9/1958); a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (tra le tante: 213/2008 e 16/1961). Sono compatibili con la Costituzione i rinvii, da parte della Regione, della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, secondo quanto attualmente previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 76/2000 (446/1994; 26/1991; 331/1988). La spesa introdotta dalla norma impugnata non partecipa di tale natura, in quanto di essa si prevede un'erogazione in rate costanti decennali: la ripartizione dell'onere finanziario su più annualità non comporta un obiettivo ostacolo a quantificare la spesa complessiva, in ragione del fatto che essa attiene ad attività e procedure da esercitare anche per gli anni a venire. L'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 76/2000 stabilisce che le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. Tale norma interposta è espressiva di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). La disposizione impugnata ha omesso del tutto la quantificazione complessiva della spesa pluriennale introdotta, incorrendo in tal modo in lesione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della l.r. Calabria 22/2007.