Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 63, comma 1, numero 4), e 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) promosso dal TAR Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 29 dicembre 2007
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 63, comma 1, n. 4), del d.lgs. 267/2000 prevede, tra le cause di incompatibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che ha lite pendente , in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia; l'articolo 69, comma 5, del medesimo decreto legislativo stabilisce che, qualora l'amministratore non rimuova tempestivamente la causa di ineleggibilità o incompatibilità, il consiglio lo dichiara decaduto, e che contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
Motivi del ricorso
In relazione alla prima disposizione, il TAR ritiene che la previsione della incompatibilità per lite pendente sia, almeno per i consiglieri comunali, irrazionale e sproporzionata rispetto al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni elettive e lesiva del diritto di difesa giurisdizionale di cui all'articolo 24 Cost., in quanto l'opzione per la conservazione della carica elettiva impone all'interessato un pregiudizio definitivo; la norma sarebbe anche irragionevole perché esclude la rilevanza delle liti tributarie pendenti. In relazione alla seconda disposizione, il TAR ritiene che l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario non sia conforme al criterio costituzionale di riparto, basato sulla dicotomia diritti soggettivi e interessi legittimi, in quanto in materia elettorale vi sono solo situazioni soggettive di interesse legittimo, che impongono l'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo. Se anche si ritenesse una compresenza di diritti soggettivi e interessi legittimi, i principi di effettività e pienezza della tutela imporrebbero al legislatore di devolvere le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Decisione della Corte
Non ritiene fondata la questione relativa all'articolo 69, comma 5, d.lgs. 267/2000. Le scelte del legislatore in materia di riparto della giurisdizione possono essere censurate se contrastanti con i criteri desumibili dalle previsioni costituzionali o se irragionevoli. Non condivide, in particolare, l'affermazione secondo la quale, in materia elettorale, possono essere fatte valere soltanto situazioni soggettive di interesse legittimo, con esclusione di diritti soggettivi, e neanche ritiene che l'emanazione di un provvedimento amministrativo, per dichiarare la decadenza dell'amministratore locale, sia sufficiente ad escludere la sussistenza di diritti soggettivi sui quali detto provvedimento possa incidere. Al contrario, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti che dichiarano la decadenza dell'amministratore locale incidono sul diritto di elettorato passivo. Neanche ritiene condivisibile l'affermazione secondo la quale i principi di effettività e pienezza della tutela richiedono che il legislatore devolva tutte le controversie in materia elettorale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quei principi non impongono certo di attribuire allo stesso giudice controversie aventi oggetti diversi e suscettibili di insorgere in momenti differenti, quali quelle relative alle operazioni elettorali e quelle relative alla decadenza dell'amministratore locale. Inoltre, non vi è comunque una soluzione costituzionalmente obbligata, spettando alla legge la scelta in ordine all'eventuale concentrazione della tutela e all'individuazione del giudice competente. La Costituzione lascia infatti al legislatore un margine di apprezzamento in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo (240/2006; 301/2004; 414/2001). Ritiene inammissibile la questione relativa all'articolo 63, comma 1, numero 4), d.lgs. 267/2000. L'inammissibilità deriva dall'infondatezza della questione relativa all'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo. Il TAR avrebbe giurisdizione sulla controversia al suo esame solo se fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che radica la giurisdizione davanti al giudice ordinario. Difettando di giurisdizione sulla controversia, il TAR rimettente non deve applicare l'articolo 69, comma 5, d.lgs. 267/2000. Ne deriva l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo.
Dichiarazione:
Dichiara una questione inammissibile, l'altra infondata.