Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. 7/2007 promuove la valorizzazione, la diffusione e il commercio della carne di bufalo campano, come tutelati dal reg. (CE) 510/2006 (articolo 1); individua l'ambito di applicazione nella zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, rappresentata, in osservanza al regolamento comunitario indicato, da quell'area del territorio amministrativo della Regione Campania definito dal disciplinare di produzione (articolo 2); detta disposizioni relative all'allevamento del bufalo campano, preordinate ad assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni (articolo 3) e disposizioni relative alla valorizzazione e alla commercializzazione del prodotto stabilendo che, per il perseguimento di tali fini, allevatori, macellatori e imprese di lavorazione della filiera possono costituire consorzi di valorizzazione (articoli 4 e 5); istituisce un regime di aiuti di durata quinquennale in favore dei consorzi di valorizzazione (articoli 6 e 7), subordinando l'esecutorietà dei provvedimenti di ammissione del beneficio al parere di conformità della Commissione europea (articolo 8).
Motivi del ricorso
La legge impugnata sarebbe stata adottata dalla Regione Campania in attuazione del regolamento comunitario, ma le disposizioni regionali si basano sul presupposto del riconoscimento del prodotto su base geografica, mentre tale riconoscimento, riservato alla Comunità europea ai sensi degli articoli 32 e ss. del Trattato, non è ancora intervenuto. L'intera legge campana anticiperebbe quindi il riconoscimento della denominazione geografica carne di bufalo campano e mirerebbe ad assicurare a quest'ultima una tutela non prevista in sede comunitaria, in contrasto con le norme del Trattato che istituisce la Comunità e con il reg. (CE) 510/2006, in violazione quindi dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione.
Decisione della Corte
L'articolo 1 della l.r. 7/2007, nell'individuare le finalità della legge, dispone che “la Regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione e il commercio della carne di bufalo campano, così come tutelata ai sensi del reg. (CE) 510/2006.”. L'espressione utilizzata dal legislatore non implica affatto l'attribuzione di uno dei riferimenti geografici previsti in ambito comunitario per la carne di bufalo campano, e neanche implica l'ammissione del prodotto ad un regime di protezione analogo a quello garantito dall'articolo 13 del regolamento indicato (secondo il quale le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione e per qualsiasi altro comportamento che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti). La legge impugnata, in linea con le competenze regionali, introduce misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto locale della carne di bufalo, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della relativa denominazione a livello comunitario. Il richiamo alla fonte comunitaria sottintende la necessità di un raccordo e suppone che la Regione possa applicare la propria legge, dando corso all'erogazione dei finanziamenti con la medesima istituiti, solamente dopo che sia intervenuta la registrazione della denominazione geografica carne di bufalo campano ai sensi del reg. 510/2006. L'efficacia delle disposizioni regionali resta quindi subordinata alla effettiva iscrizione della denominazione carne di bufalo campano nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Esse non interferiscono quindi con il regime comunitario dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.