Sentenza n.370 - deposito 14 2008


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e dell'articolo 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 (Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt) promosso dal Tribunale di Campobasso con ordinanze 25 e 31 gennaio 2008


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate individuano e delimitano le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori dei Comuni di Campomarino, Termoli, Petacciano e Montenero di Bisaccia, escludendo quelle oggetto del provvedimento di sequestro preventivo.


Motivi del ricorso


Mentre era in corso un giudizio avviato dalla Procura della Repubblica di Larino (Termoli) che contestava ai proprietari il reato di abusiva occupazione di spazio del demanio marittimo (articolo 1161 codice della navigazione), la Regione Molise ha adottato con la l.r. 5/2006 la disposizione censurata. In seguito alla richiesta della Procura della Repubblica, il GIP di Larino aveva disposto il sequestro preventivo di numerosi immobili; il Tribunale del riesame, nonostante il mutato quadro normativo, ha confermato il sequestro preventivo, sia con riguardo al periculum in mora, sia con riguardo alla normativa sopravvenuta. Le proprietarie indagate hanno fatto ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame. Nelle more della decisione della Cassazione, la Regione Molise ha approvato la l.r. 28/2006, che chiarisce la volontà del legislatore di delimitare nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 c.c e 28 del codice della navigazione. Il Tribunale del riesame di Campobasso ritiene debba essere verificata la conformità all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2006, come interpretato dall'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2006, ritenendo che entrambe le norme violino la riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato nella materia dell'ordinamento civile.


Decisione della Corte


La titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine alla utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Inoltre, la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (102 e 94 del 2008; 286/2004; 343/1995). La competenza della Regione nella materia del demanio marittimo non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile (427/2004). La natura demaniale dei beni è disciplinata dall'articolo 822 c.c. che include tra i beni che fanno parte del demanio statale il lido del mare e la spiaggia; l'articolo 28 cod. nav. attribuisce questa tipologia di beni al demanio marittimo. La legge regionale non può derogare ai criteri fissati dal codice civile e dal codice della navigazione stabilendo linee di demarcazione che vengono a sottrarre il lido del mare o la spiaggia di una determinata area dai beni appartenenti al demanio marittimo. Non accoglie la tesi difensiva secondo cui la funzione di delimitazione del demanio marittimo rientra tra quelle delegate o conferite dallo Stato alle Regioni (articolo 59 dpr 616/1977 e articolo 105 d.lgs. 112/1998). La disciplina relativa alle funzioni di delimitazione delle aree del demanio marittimo rientra infatti nella sfera di competenza statale ed è disciplinata dal codice della navigazione, il cui articolo 32 prevede un procedimento dettagliato per il loro svolgimento. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, da considerare diritto vivente, il demanio marittimo è demanio cosiddetto naturale derivante direttamente dalle caratteristiche del bene, e il provvedimento formale di delimitazione, al contrario di quello di sdemanializzazione, ha solo natura ricognitiva, e non costitutiva. Ne consegue che, se un bene presenta le caratteristiche naturali del lido del mare o della spiaggia deve considerarsi appartenente al demanio marittimo dello Stato anche senza alcun provvedimento formale di delimitazione, mentre va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita, in quanto la cessazione della demanialità è possibile solo con uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente o da parte del legislatore statale (v. p. es. articolo 6, comma 2, dl 80/2004, convertito con l. 140/2004). Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2006 e la successiva norma di interpretazione di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2006 violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Molise 5/2006 e dell'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2006.