Sentenza n.369 - deposito 14 2008


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) promosso dal TAR Lombardia con ordinanza 23 gennaio 2008


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata, che sostituisce l'analogo articolo 16-bis della l.r. 12/1997, condiziona alla approvazione dell'assemblea condominiale lo svolgimento dell'attività di bed and breakfast in appartamenti situati in edifici condominiali.


Motivi del ricorso


La previsione dell'obbligo dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività che non comporta mutamento della destinazione d'uso integrerebbe la disciplina del codice civile con un precetto ad essa estraneo e si ingerirebbe nella materia dei rapporti condominiali tra privati che, attenendo all'ordinamento civile, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.


Decisione della Corte


Nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. L'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati, deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (189, 95 e 24 del 2007). La norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata a regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio e disciplina la materia condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in particolare, dagli articoli 1135 e 1138. Tali norme sanciscono che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le limitazioni medesime siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio. L'attinenza della norma alla materia condominiale determina la lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost..


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 4, della l.r. Lombardia 15/2007.