Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione “Tocai friulano”, patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino derivante dall'omonimo vitigno che viene commercializzato all'interno del territorio italiano.
Motivi del ricorso
Violazione degli articoli 11 e 117, comma primo e comma secondo, lettera r) (opere dell'ingegno) e lettera e) (tutela della concorrenza ), lettera l) (ordinamento civile) e quinto comma (attuazione delle direttive comunitarie) della Costituzione, in quanto la Comunità europea ha stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione “Tocai friulano”, per i vini prodotti nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, anche se l'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al commercio (Accordo TRIPs) permette agli Stati di conservare, quale denominazione di un vino, quella corrispondente ad un'indicazione geografica concernente il vino prodotto in un altro Stato, qualora sia uguale al nome del vitigno da cui esso deriva, nella materia oggetto della norma impugnata la Comunità europea ha esercitato la propria competenza vietando, a far data dal 1° aprile 2007, la coesistenza delle denominazione “Tocai friulano” per i vini di produzione italiana, e “Tokaj” per i vini di produzione ungherese, stabilendo la protezione esclusiva della indicazione geografica ungherese “Tokaj”, con conseguente illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Decisione della Corte
Occorre identificare la materia nella quale si colloca la disposizione impugnata, avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina dalla stessa stabilita, per ciò che dispone, alla luce della sua ratio (165/2007). La norma censurata, attribuendo ai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia la facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» per designare il vino commercializzato all'interno del territorio italiano, ha ad oggetto la disciplina di un segno distintivo di tale prodotto, indipendentemente dalla esatta qualificazione che di esso si può dare. L'elemento caratterizzante della regolamentazione dei segni distintivi è stato individuato dalla Corte nella circostanza che la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore) ha riflessi nel commercio internazionale ed in quello comunitario, anche in quanto la Regione non costituisce un mercato chiuso (44/1967). Inoltre, la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, in considerazione della complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tale da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale (333/1995 e 171/1971). Dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» (175/2005, in riferimento al marchio «made in Italy»), di competenza esclusiva dello Stato. L'incidenza della disciplina del segno con il quale è commercializzato il vino su una molteplicità di interessi eccedenti la materia «agricoltura» è stata costantemente rilevata anche dalla Corte di giustizia delle Comunità europee . La giurisprudenza costituzionale ha, dunque, affermato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati. La convergenza si desume dalle norme nazionali che hanno, tra l'altro, di recente ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio della loro unitarietà (articoli 1 e 22 d.lgs.30/2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica. I riflessi della disciplina sul corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori (quindi sul piano civilistico) sono rilevabili sin dal dpr 12 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini). L'interferenza con la materia agricoltura, benché giustifichi, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che gli interessi oggetto della disciplina istitutiva di un segno distintivo del prodotto eccedano tale materia. Per questo aspetto, le norme nazionali sono in armonia con le norme comunitarie che, nella specifica materia dei segni che contraddistinguono i vini, mirano ad «incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in inganno i consumatori» (regolamento (CE) del 29 aprile 2008, n. 479/2008). Quanto alle norme internazionali, le indicazioni geografiche – tutelate e ricondotte alla proprietà industriale, unitamente alle denominazioni di origine, in virtù di una risalente tradizione – di recente sono state sistemate all'interno di un Trattato avente ad oggetto la proprietà intellettuale «a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi» (articoli 7 dell'Allegato 1-C dell'Accordo TRIPs). Indipendentemente dall'esatta configurazione del segno distintivo in esame e dalla categoria suo obiettivo, incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. L'interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza (165/2007; 422 e 81 del 2006), che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla Regione autonoma, con conseguente illegittimità della norma impugnata.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 24/2007.