Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 5 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma di Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 4, della l. 131/2003 (cd La Loggia) prevede che in sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa delle Regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, “uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi di esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.”. Il comma 5 stabilisce che nei decreti di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il comma 6 indica i criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi: individuazione dei principi fondamentali per settori organici di materia; considerazione prioritaria delle disposizioni statali rilevanti per garantire una serie di finalità; considerazione prioritaria dei rapporti istituzionali derivanti dai nuovi articoli 114, 117 e 118 Cost.; considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'art. 51, primo comma, e 117, settimo comma, Costituzione (parità dei sessi); coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 76 della Costituzione per la incongruenza e la contraddittorietà della delega legislativa prevista. La mera ricognizione non può avere carattere innovativo: il conferimento della forza di legge e la predeterminazione di principi e criteri direttivi mal si attaglia con una attività meramente ricognitiva. Lesione anche della riserva di legge formale sancita dal comma 3 dell'art. 11 della l. cost. 3/2001 per i progetti di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.. I principi della delega sono assolutamente inadeguati a limitare l'esercizio del potere delegato del Governo previsto dal comma 5.
Decisione della Corte
I principi fondamentali potrebbero anche essere contenuti in un atto legislativo delegato, senza che ciò venga a ledere attribuzione regionali, ma la delega in questione ha contenuti, finalità e profili peculiari. Il comma 4 conferisce la delega per l'adozione di decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali vigenti e insieme stabilisce che spetta comunque al Parlamento definire i nuovi principi. E' una norma di prima applicazione, destinata ad orientare il legislatore regionale in via transitoria, fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali determinato dal mutamento del Titolo V della Costituzione non andrà a regime, cioè fin quando il Parlamento non avrà definito i principi fondamentali. Si tratta quindi di un quadro di orientamento, che può agevolare il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle iniziative legislative, ma privo di valore vincolante, che non può costituire parametro di validità della legislazione regionale che può continuare a svolgersi nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dalle leggi dello Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti (comma 3 dell'art. 1 della l. 131/2003). Anche se i decreti delegati sono caratterizzati dalla “forza di legge”, l'attività che costituisce oggetto della delega non può andare oltre la mera ricognizione dei principi fondamentali vigenti oggettivamente deducibili anche dalla giurisprudenza della stessa Corte o da altre giurisdizioni. Il Governo è solo abilitato a procedere alla individuazione, con attività adeguata e proporzionata allo scopo, nell'ambito della legislazione vigente, di norme di principio chiare ed omogenee, tenendo conto che non tutte le disposizioni che si autoqualificano tali costituiscono principi della legislazione statale. La Corte richiama l'articolata procedura volta allo svolgimento dell'attività delegata e finalizzata a rilevare che non siano indicati taluni principi fondamentali ovvero che vi siano disposizioni che hanno carattere innovativo ovvero ancora che si riferiscano a norme vigenti che non hanno carattere di principi fondamentali. E' scevra da censure di costituzionalità una lettura minimale della delega, che non consente l'adozione di norme delegate innovative rispetto al sistema legislativo previdente. Rileva un'analogia tra questa forma di delega e quella per la compilazione di testi unici, per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia. Anche in questo caso la legge di delega è caratterizzata dall'assenza o dalla vaghezza dei principi direttivi e vi è un uso indistinto dei termini “delega“ e “autorizzazione”. Nonostante il nomen e la formale attribuzione della forza di legge ai relativi decreti, in realtà esse consentono al Governo solo il coordinamento di disposizioni preesistenti. Non possono essere letti in modo conforme a questa lettura minimale i commi 5 e 6 dell'art. 1 della l. 131/2003. Il comma 5 estende la delega alla ricognizione, nell'ambito delle materie riservate al legislatore statale, della disciplina di quelle funzioni che hanno natura di valore trasversale, idonee ad incidere anche su materie di competenza di altri enti: in questi casi l'attività prevista richiede l'identificazione delle disposizioni che incidono su materie o submaterie di competenza regionale concorrente, non ha quindi carattere meramente ricognitivo, ma di tipo interpretativo, largamente discrezionale e in contrasto con la lettura minimale della delega configurata dal comma 4. Il comma 6 indica una serie di criteri direttivi destinati a indirizzare il Governo nella formazione dei decreti delegati che pur dovrebbero essere meramente ricognitivi. Anche in questo caso l'oggetto della delega viene ad estendersi ad una attività di sostanziale riparto delle funzioni e di ridefinizione delle materie, in assenza di predeterminazione dei criteri. Ravvisa contrasto dei commi 5 e 6 con l'art. 76 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della l. 131/2003; non fondata la questione relativa al comma 4 dello stesso articolo.