Sentenza n.361 - deposito 7 2008

Tutela della salute - accreditamento delle strutture sanitarie


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) promosso dal TAR Calabria con ordinanza depositata l'8 giugno 2007


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma censurata stabilisce che, fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definire sulla base degli standard indicati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla l.r. 8/2003, come modificata e integrata dalla l.r. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione, ove sprovviste, ed all'accreditamento.


Motivi del ricorso


Il ricorso si incardina nel giudizio promosso avanti al TAR da una società che gestisce un laboratorio specializzato in genetica medica e forense autorizzato, al quale la Regione aveva negato l'accreditamento, in quanto, secondo il disposto dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 18/2004, non possono essere rilasciati nuovi accreditamenti fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definire sulla base degli standard dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Il TAR ritiene che la norma censurata contrasti con i canoni di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto pone un blocco assoluto e a tempo indeterminato degli accreditamenti in rilevanti settori, quali quello della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio, in funzione della determinazione del relativo fabbisogno e quindi dello stesso elemento che, secondo la legislazione statale, deve costituire il riferimento per l'esercizio della funzione discrezionale correlata al rilascio degli accreditamenti. Prevede inoltre un divieto legislativo, temporalmente indefinito, correlato all'operazione di determinazione. Ravvisa anche violazione dell'articolo 117 Cost., perché la disposizione condiziona il rilascio di nuovi accreditamenti a condizioni vaghe e incerte, se non addirittura irrealizzabili, reintroducendo di fatto un sistema nel quale l'erogazione delle prestazioni è assicurata da una cerchia definita di soggetti senza possibilità di accesso per altri, mentre la normativa statale, introducendo il sistema dell'accreditamento istituzionale, intendeva delineare un sistema aperto, basato essenzialmente sul possesso di requisiti di qualificazione. Ravvisa violazione anche dell'articolo 97 Cost., in quanto l'introduzione del sistema dell'accreditamento istituzionale basato sul possesso da parte degli operatori di determinati standard qualitativi e quantitativi di carattere strutturale e funzionale è finalizzata a realizzare obiettivi di efficienza ed efficacia, il cui perseguimento è direttamente correlato alla soddisfazione del principio di buon andamento; la norma censurata invece impedisce sostanzialmente e per un periodo di tempo non preventivabile l'operare dei meccanismi propri dell'accreditamento istituzionale, ostando ad un'effettiva selezione degli operatori.


Decisione della Corte


L'articolo 15, comma 1, nono alinea, della l.r. Calabria 24/2008 ha disposto l'abrogazione degli articoli 14 e 15 della l.r. 18/2004 (e quindi anche della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 5, della stessa l.r. 24/2008, «al fine di evitare l'interruzione di attività amministrative». Il regolamento non risulta però ancora emanato al momento della decisione, mentre risulta scaduto il termine di 30 giorni entro il quale esso avrebbe dovuto essere adottato dalla Giunta regionale (articolo 11, comma 5, l.r. 24/2008). La norma sopravvenuta, quindi, non ha ancora prodotto – né è certo se mai produrrà – l'abrogazione di quella in esame. La Corte deve quindi valutare la conformità a Costituzione del censurato articolo 15, comma 3, della l.r. 18/200. Ritiene la questione fondata. Ricostruiti brevemente il quadro e l'evoluzione della legislazione statale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie , rileva che la disposizione regionale censurata per un verso pone un blocco a tempo indeterminato al rilascio di nuovi accreditamenti e per altro fa salve «le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla l.r. 8/2003 come modificata e integrata dalla l.r. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione, ove sprovviste, ed all'accreditamento». In sintesi, in base alla norma censurata, esistono in Calabria strutture sanitarie che, pur se sprovviste di autorizzazione, «si intendono» aver titolo non solo a quest'ultima, ma anche all'accreditamento, che richiede, invece, requisiti ulteriori, e vi sono, al tempo stesso, strutture sanitarie autorizzate che, pur in possesso dei requisiti ulteriori per essere accreditate, si vedono escluse a causa del blocco previsto dalla norma censurata. La situazione esposta è prodotta, per un verso, mediante la proroga sine die di una precedente norma di sanatoria e, per altro verso, collegando soltanto a quest'ultima il titolo ad ottenere anche l'accreditamento. Quindi, una struttura potrebbe non avere i requisiti né per l'autorizzazione né per l'accreditamento e tuttavia aver ottenuto ope legis l'una e l'altro, a differenza di altre strutture che, pur avendo i requisiti previsti dalla legge, non possono ottenere né l'una né l'altro. L'ingiustificata disparità di trattamento si manifesta in modo ancor più rilevante se si considera che la disposizione censurata risale al 2004 e la sanatoria in essa richiamata al 2003. La delibera della Giunta regionale del 13 febbraio 2007, n. 94 recante le «Linee di indirizzo per il riordino della organizzazione e delle attività sanitarie», avrebbe dovuto provvedere a determinare il fabbisogno di prestazioni, ma anche dopo tale atto il blocco è rimasto, poiché essa non ha realizzato la condizione prevista dalla norma in esame, in quanto da una parte non contiene alcun riferimento specifico alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e dall'altra si limita ad individuare standard di consumo, senza determinare il fabbisogno, che deve essere quantificato sulla base degli standard medesimi e non si identifica quindi con questi, come esplicitamente prescrive la stessa norma. Richiama precedente giurisprudenza in materia di strutture sanitarie autorizzate e convenzionate con il SSN, in base alla quale le ripetute proroghe di situazioni illegali e la sanatoria di queste ultime, operate da leggi regionali, devono ritenersi costituzionalmente illegittime perché, in tal modo, o si sana soltanto la situazione di alcuni e non quella di altri, con violazione del principio di uguaglianza, oppure si proroga indefinitamente una situazione provvisoria, eludendo gli obblighi di adeguamento previsti dalle disposizioni statali (93/1996).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della l.r. Calabria 18/2004.