Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che, al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale,
Motivi del ricorso
La norma censurata si pone in contrasto con l'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nella parte in cui si propone la finalità della tutela dei valori ambientali e culturali, riservata in via esclusiva allo Stato; essa non richiama espressamente i procedimenti in tema di tutela previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004, ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni conferite dal Ministero per i beni e le attività culturali, e in tal modo viola l'articolo 118, comma terzo, Cost., secondo il quale spetta alla legge statale prevedere forme di intesa e coordinamento nella materia dei beni culturali.
Decisione della Corte
Dopo la proposizione del ricorso, la Regione ha modificato la norma censurata, eliminando la parola "tutelare" e lasciando come unico fine perseguito la valorizzazione del patrimonio storico culturale, facendo così venire meno le motivazioni del ricorso.
Il presidente del Consiglio dei ministri ha in seguito rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla Regione.
Dichiarazione:
Dichiara l'estinzione del processo.