Sentenza n.351 - deposito 24 2008


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale) promosso dal Consiglio di Stato con ricorso del 16 ottobre 2007


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, che siano decaduti dalla carica in seguito a norme legislative regionali dichiarate illegittime da sentenze della Corte costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare, in alternativa, il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro o il risarcimento del danno (articolo 1, comma 1).



Il risarcimento del danno è comunque dovuto se è scaduta la durata del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 2).


Motivi del ricorso


Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale all'interno di un appello cautelare proposto dal dipendente che era stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale della Azienda USL, in seguito alla applicazione della disciplina regionale in base alla quale i vertici degli organi istituzionali vengono meno con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale. La domanda cautelare presentata al TAR era stata da questo rigettata. Chiamato a pronunciarsi sull'appello cautelare, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina istitutiva del sistema di spoil system, dettata dall'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) della l.r. Lazio 9/2005 (Legge finanziaria per il 2005) e dall'articolo 55 del nuovo statuto della Regione Lazio, disciplina dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 104/2007. Prima della prosecuzione dell'appello cautelare, sono entrate in vigore le disposizioni impugnate, in applicazione delle quali la Regione Lazio, non essendo possibile disporre la reintegrazione a causa del decorso del periodo di sei mesi di interruzione di fatto del rapporto, ha convenuto un indennizzo pari a 15 mensilità, pur non essendo stato formalizzato alcun accordo con il ricorrente. Nella camera di consiglio fissata per riprendere l'incidente cautelare, il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso il giudizio, sollevando la questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni legislative regionali introdotte nelle more del giudizio per disciplinare la posizione dei soggetti dichiarati decaduti dall'incarico sulla base della disciplina che era stata dichiarata illegittima con la sentenza 104/2007. Il Consiglio di Stato ravvisa contrasto con una pluralità di parametri costituzionali. Prevedendo la possibilità (in alcune condizioni la necessità) dell'indennizzo in luogo della reintegrazione, la disposizione reintrodurrebbe, pur se in forma onerosa, lo stesso meccanismo di spoil system che la Corte costituzionale aveva già ritenuto non conforme a Costituzione, e incorrendo quindi nella stessa violazione dell'articolo 97 Cost. (104/2007); ravvisa inoltre lesione delle effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, tutela limitata al profilo risarcitorio. La tutela si riferisce solo ai dirigenti decaduti in base a norme regionali dichiarate illegittime, non anche ai dirigenti revocati dall'incarico con provvedimenti giudicati illegittimi, e questo si risolverebbe in una lesione dell'articolo 3. Le modalità e i tempi di approvazione della normativa impugnata farebbero supporre che essa sia stata introdotta non per regolare la materia in astratto, ma per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso, con eccesso di potere legislativo e violazione dell'articolo 101 Cost.. Infine, la disciplina regionale riguarderebbe oggetti che rientrano nelle materie riservate dall'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera l), alla competenza esclusiva dello Stato.


Decisione della Corte


Ritiene la questione fondata con riferimento all'articolo 97 Cost.. A differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi, che trovano riconoscimento nelle norme costituzionali (v. sentenze 103 e 104 del 2007). In particolare, nella sentenza 104/2007, la Corte ha affermato che l'imparzialità e il buon andamento esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie che non mirano soltanto a proteggere il direttore generale come dipendente, ma discendono anche da principi costituzionali posti a protezione di interessi pubblici: l'imparzialità amministrativa, con cui contrasta un regime di automatica cessazione dell'incarico che non rispetti il giusto procedimento, e il buon andamento, che risulta pregiudicato da un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall'accertamento dei risultati conseguiti. Da ciò deriva, sul piano degli strumenti di tutela, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi. In particolare, la circostanza che il direttore generale di azienda sanitaria locale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio, anzi, appare aggravato in quanto si viene a configurare una forma onerosa di spoils system: all'obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti, quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. Lazio 8/2007.