Sentenza n.342 - deposito 23 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16 (Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 metri cubi e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004) e degli articoli 39 e 74 della l.r. Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate e motivo dei ricorsi



L'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2007 stabilisce che i depositi dei gas di petrolio liquefatto (GPL) di nuova installazione sono soggetti alla denuncia, corredata da corposa documentazione, di inizio attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito; la mancanza di tale comunicazione può comportare il divieto di proseguimento dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.



Il Governo ravvisa contrasto con la normativa statale, che ha eliminato l'obbligo della denuncia di inizio attività per i serbatoi di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi e l'obbligo della redazione del progetto ai fini della normativa di prevenzione incendi. Secondo l'articolo 17 del d.lgs. 128/2006, l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività libera, soggetta quindi a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività.



L'assoggettamento a denuncia di inizio attività contrasta anche con il generale divieto di aggravio del procedimento amministrativo, sancito dall'articolo 1, comma 2, della l. 241/1990. L'ampia documentazione da allegare alla denuncia comporta inoltre gravosi oneri burocratici per i soggetti operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione del principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.), della tutela della libertà di iniziativa economica privata (articolo 41 Cost.), e della tutela della concorrenza (articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost.). In particolare, il dpr 124/2006 ha eliminato il progetto esecutivo.



L'articolo 4 della l.r. 16/2007 detta disposizioni in materia di verifiche; stabilisce in particolare che l'ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l'adozione di ogni opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell'esercizio del serbatoio.



Il Governo osserva che la l. 239/2004 ha fissato i principi fondamentali in materia di energia dettando i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, e anche i principi fondamentali volti ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela del personale addetto a tali impianti. La normativa regionale si sovrapporrebbe quindi alla normativa nazionale, e in particolare al dm 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche.



L'articolo 39 della l.r. Abruzzo 34/2007 ha sostituito l'obbligo di denuncia inizio attività con quello della comunicazione, lasciando però uguali numero e tipo di dichiarazione e di documenti che è necessario allegare alla dichiarazione; rimane pertanto la censura relativa al contrasto con la normativa statale e al principio di buon andamento e semplificazione dell'attività amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.



L'articolo 74 della l.r. 34/2007 disciplina le modalità per la costruzione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici e consente ai soggetti pubblici la realizzazione di questi impianti, ma a una distanza di 0,5 km da ogni abitazione; non prevede alcuna disciplina per gli altri soggetti, per cui la realizzazione di tali impianti sembrerebbe preclusa ai soggetti privati.



Il Governo rileva una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, e limitazione del libero accesso al mercato dell'energia, in violazione anche dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost..



Richiama la normativa in materia di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 3 del d.lgs. 387/2003, secondo il quale le Regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.



La normativa regionale si muoverebbe invece in senso limitativo e riduttivo rispetto alla normativa nazionale vigente.


Decisione della Corte


Dopo il ricorso, la Regione Abruzzo ha abrogato l'articolo 74 della l.r. 34/2007. Il Governo ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa e la rinuncia è stata accettata dalla controparte: per questa parte, può quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio. L'articolo 2 della l.r. 16/2007 è stato modificato dall'articolo 39 della l.r. 34/2007, che ha sostituito la denuncia di inizio attività con la semplice comunicazione. Anche per questa parte quindi viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche perché non risulta che medio tempore la disposizione abbia prodotto effetti. Rimane la doglianza relativa all'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2007, riguardante la documentazione da produrre a corredo della comunicazione. Osserva la Corte che l'incompletezza della documentazione a corredo o il mancato invio della stessa non comporta divieto per l'interessato di proseguire l'attività, in quanto, nel caso di omessa comunicazione, il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che l'assessorato regionale alla sanità reperisca d'ufficio i dati necessari. Inoltre, il progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto non è più richiesto per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mq, quindi, anche per questo aspetto, la disciplina regionale si conforma alle linee di semplificazione dettate dal dpr 214/2006. Riguardo alla censura mossa all'articolo 4, comma 2, della l.r. 16/2007, la Corte osserva che essa fa comunque salva la disciplina di settore e non tocca il potere dello Stato di emanare le regole di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro e la tutela del personale addetto agli impianti di deposito di GPL e neanche detta una disciplina diversa in tema di sicurezza. Mira piuttosto a rendere effettiva l'esecuzione delle prescritte verifiche e demanda alle ASL competenti il compito di controllare tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalità, di emanare le opportune misure conformative e inibitorie.


Dichiarazione:


Dichiara estinto il giudizio concernente l'articolo 74 della l.r. Abruzzo 34/2007; la cessazione della materia del contendere riguardo all'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2007; infondate le altre censure.