Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) promosso dal Tribunale di Bari con ordinanza 8 gennaio 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata reca l'interpretazione della delibera del Consiglio regionale 29 settembre 1998, n. 346, sui criteri che devono essere seguiti dalle ASL per il rimborso delle endoprotesi applicate ai pazienti dai soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario. La delibera consiliare 346/1998 riconosceva il diritto al rimborso sulla base del costo della protesi ridotto del 25% del prezzo di listino dell'anno precedente.
Secondo la disposizione censurata, il rimborso può avvenire in base alla tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi, comprensiva del costo della protesi, oppure può avvenire «con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefìci, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture» (comma 1); a decorrere dal 1° gennaio 2001, le medesime modalità sono applicate ad alcuni tipi di tariffe (comma 2).
Motivi del ricorso
L'ordinanza di rimessione è stata emessa nel corso di un giudizio all'interno del quale una società aveva chiesto di ingiungere alla ASL la corresponsione del rimborso delle protesi applicate dall'anno 2001 al mese di maggio del 2002, sulla base del criterio di computo sancito dalla delibera del Consiglio regionale 346/1998, con esclusivo riferimento al prezzo di listino del bene. Poiché la società aveva acquistato da terzi le protesi ad un corrispettivo inferiore, la pretesa dell'ente pubblico di operare il rimborso sulla base del minor prezzo fatturato dal fornitore, secondo quanto stabilito dalla norma in esame, avrebbe arrecato un sensibile pregiudizio economico al soggetto accreditato. Il Tribunale rimettente reputa di dubbia legittimità costituzionale l'adozione, da parte del legislatore regionale, di un criterio di rimborso del tutto innovativo rispetto a quanto garantito all'avente diritto dalla delibera consiliare 346/1998. La disposizione impugnata sarebbe priva di carattere interpretativo in quanto avrebbe determinato con effetto retroattivo una regola di calcolo, ai fini del rimborso, in nessun caso traibile dalla precedente disciplina amministrativa, con violazione dei principi della ragionevolezza, dell'affidamento e della libera iniziativa economica. Chiede di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui estende retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 2001, la sua efficacia a situazioni definite prima della sua entrata in vigore.
Decisione della Corte
La questione di legittimità si basa sull'erroneo convincimento del giudice rimettente del carattere innovativo, con efficacia retroattiva, del criterio di rimborso indicato dalla norma impugnata. La disposizione censurata ha invece conferito forza di legge ad una regola applicativa già desumibile dagli atti amministrativi previgenti, ed in particolare dalla delibera del Consiglio regionale 346/1998, che consentiva al soggetto accreditato di optare per due differenti criteri di remunerazione della prestazione protesica: per un corrispettivo pari alla tariffa, comprensiva del costo della protesi, oppure per un corrispettivo pari alla tariffa, decurtata in percentuale, ma con rimborso del costo della protesi. In questo secondo caso, l'unico rilevante nel caso in esame, dal senso letterale dei termini impiegati risulta che il “costo” sopportato dal creditore per l'acquisto della protesi viene in considerazione non quale componente di profitto della prestazione, ma come voce passiva di cui l'ente pubblico è tenuto ad azzerare il pregiudizio, tramite il rimborso di quanto effettivamente versato dal soggetto accreditato al terzo fornitore. Il rinvio al “prezzo di listino”, in tale prospettiva, rappresenta solo il costo della protesi secondo ordinari criteri di verosimiglianza e pone un limite al debito contraibile dalla ASL nei confronti del creditore, affinché quest'ultimo si renda diligente nel contrattare l'acquisto. Non vale, invece, ad escludere che nell'ipotesi opposta, ove il creditore abbia ottenuto un prezzo di favore per le protesi, la misura del rimborso sia pari a tale prezzo. La norma impugnata si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: in casi di tale natura, la Corte ha costantemente escluso che la norma possa ritenersi irragionevole (da ultimo, 162/2008; 234/2007; 274/2006), o lesiva dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico (172/2008), quand'anche assunta nella prospettiva dell'esercizio dell'impresa.
Dichiarazione:
Dichiara la questione infondata.