Sentenza n.329 - deposito 1 2008


Conflitto di attribuzioni tra enti in relazione agli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” promosso dalla Provincia autonoma di Trento


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il decreto ministeriale è stato emanato sulla base dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adottare le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del dpr 35/1997.



Le censurate disposizioni del decreto impugnato recano una disciplina articolata ed estremamente dettagliata per la conservazione o la gestione delle indicate aree di interesse naturalistico, prevedendo l'obbligo di adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, anche ad eventuale integrazione di previsioni già esistenti (artt. 2, comma 2, e 3, comma 1).


Motivi del ricorso


La Provincia ricorrente ravvisa la illegittimità delle disposizioni contenute nel decreto in via derivata, per illegittimità del comma 1226 dell'articolo 1 della l. 296/1996, e inoltre per vizi ulteriori ed autonomi. Quanto al primo profilo, non rientra nella competenza statale l'attuazione delle direttive comunitarie in tema di ZSC e ZPS, in quanto tali direttive dovrebbero essere attuate direttamente dalle province, competenti in materia, cosa che le stesse hanno peraltro già fatto. Inoltre lo Stato non può vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza con un atto sublegislativo. Sotto il secondo profilo, la Provincia sostiene che numerose disposizioni del decreto ministeriale sono estranee al conferimento normativo di cui al comma 1226 dell'articolo 1 della l. 296/2006; lamenta inoltre la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ministro, a fronte della obiettiva incidenza delle disposizioni statali su competenze regionali e provinciali, si sarebbe limitato a chiedere il parere e non avrebbe acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.


Decisione della Corte


Dichiara la inammissibilità delle censure proposte dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento alle disposizioni statutarie, che sono solo indicate nel ricorso, ma la cui violazione risulta del tutto priva di argomentazione. Ritiene il ricorso fondato nel merito. La questione si inquadra nel procedimento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, diretta a costituire la cosiddetta rete ecologica "Natura 2000" e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché nel procedimento di attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che è stata inserita nella rete "Natura 2000" dal dpr 357/1997, di recepimento della citata direttiva 92/43/CEE. Il procedimento relativo all'attuazione delle direttive indicate prevede: la individuazione dei siti da considerare come «siti di importanza comunitaria» (SIC), effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte dello Stato membro, alla Commissione europea; l'approvazione da parte di quest'ultima dell'elenco dei siti; la scelta, sempre da parte della Commissione, di quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come "zone speciali di conservazione" (ZSC) o come "zone di protezione speciale" (ZPS); infine la "designazione" (equivalente alla tradizionale "istituzione" dei parchi e delle riserve) di detti siti come ZSC o come ZPS da parte dello stesso Stato membro, il quale nel frattempo ha dovuto classificare i siti medesimi in una delle tipologie di "aree protette". Nel caso delle Province di Trento e Bolzano la "designazione" delle ZSC e delle ZPS avviene d'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della l. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente e recante norme in materia di danno ambientale), integrato dall'art. 8, comma 3, della l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), norme che costituiscono principi generali dell'ordinamento (378/2006). Il caso in esame concerne un momento essenziale del procedimento, e cioè l'adozione da parte della Provincia autonoma di Trento delle "misure di conservazione", cioè delle norme che costituiscono lo statuto vincolistico dell'area protetta denominata "zona speciale di conservazione" (ZSC), o "zona di protezione speciale" (ZPS). La 104/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 1226, della l. 296/2006, proprio nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano a rispettare i criteri minimi uniformi definiti dal decreto ministeriale oggetto del presente ricorso. La stessa sentenza ha posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», che pertanto spetta a dette Province dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE e ha anche ritenuto che, in virtù di questa prescrizione statutaria, il legislatore statale non può imporre alle province autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di conservazione, «ai "criteri minimi uniformi" di un emanando decreto ministeriale». Il decreto ministeriale oggetto della controversia in esame è in evidente contrasto con la sentenza 104/2008: con la caducazione per illegittimità costituzionale della norma legislativa di base, è venuta meno anche la legittimità del decreto ministeriale che quella norma prevedeva. Dichiara pertanto l'illegittimità dell'impugnato decreto ministeriale, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Trento. Gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, devono essere estesi alla Provincia autonoma di Bolzano.


Dichiarazione:


Dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», e, per l'effetto, annulla gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.