Sentenza n.322 - deposito 1 2008

Tutela della concorrenza - ordinamento civile


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi del ricorso



L'art. 6, comma 1, della l.r. 17/2007, modifica l'art. 8, comma 1, della l.r. 27/2003 in tema di affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, è stato integrato con un rinvio ai criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, commi 1 e 2.



L'art. 7, comma 2, della l.r. 17/2007 modifica l'art. 9, comma 1, della l.r. 27/2003 sui criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo, e prevede che i servizi che comportano un compenso compreso fra 40.000 euro e la soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; demanda a provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri di affidamento degli incarichi e la individuazione di idonee misure di pubblicità preventiva e successiva.



L'art. 7, comma 3, della l.r. 17/2007 modifica l'art. 9, comma 2, della l.r. 27/2003 stabilendo che, per gli incarichi che comportano un compenso inferiore a 40.000 euro, l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti per darne pubblicazione su apposito sito internet.



Osserva il Governo che le disposizioni prevedono una soglia per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (da 40.000 a 100.000 euro e sotto la soglia dei 40.000 euro) diversa rispetto alla soglia comunitaria prevista dall'art. 91 del d. lgs. 163/2006 (recante il Codice dei contratti pubblici); l'individuazione dei criteri di affidamento di questi servizi con provvedimento di Giunta lascia un'ampia libertà di scelta della Regione in ordine all'affidamento dell'incarico; inoltre, il sistema di pubblicità previsto è difforme rispetto a quello stabilito dagli articoli 91 e 124 del d. lgs. 163/2006.



L'art. 8 della l.r. 17/2007, che modifica l'art. 10 della l.r. 27/2003, prevede che la verifica e la validazione dei progetti per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere attribuite dalla stazione appaltante a soggetti individuati nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'art. 9, commi 1 e 2.



Osserva il Governo che la disciplina regionale si discosta nettamente da quella stabilita dall'art. 112, comma 1, del d. lgs. 163/2006.



L'art. 22 della l.r. 17/2003 modifica l'art. 31-bis, commi 1 e 2, della l.r. 27/2003 e rende facoltativa la congruità dell'offerta che presenta una percentuale inferiore alla soglia di anomalia e nella parte in cui prescrive la facoltatività, e non l'obbligatorietà, delle giustificazioni del prezzo.



Osserva il Governo che questa disciplina in tema di offerte anomale si differenzia da quella stabilita dall'art. 86 del d. lgs. 163/2006.



L'art. 24 della l.r. 17/2007 modifica l'art. 33 della l.r. 27/2003 in tema di procedura negoziata: non distingue tra procedura negoziata previa e senza previa pubblicazione del bando, non rispetta le condizioni tassative di ricorso a detta procedura e introduce disposizioni nuove e ipotesi diverse da quelle previste dalla direttiva 2004/18/CE (interventi inferiori a 500mila euro, lavori complementari e interventi imposti dal pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica) nelle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso alla procedura negoziata (articoli 56 e 57 d. lgs. 163/2006).



L'art. 29 della l.r. 17/2007 modifica l'art. 38, comma 3, della l.r. 27/2003 e dispone la sospensione del pagamento del corrispettivo solo limitatamente alla somma non corrisposta dal subappaltatore nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, discostandosi dalla disciplina dettata dall'art. 118, comma 3, del d. lgs. 163/2006.



L'art. 32 della l.r. 27/2007 inserisce nella l.r. 17/2003 il Capo VII-bis, costituito dall' articolo unico 46-bis sulle procedure di realizzazione, secondo il quale, qualora i soggetti di cui all'art. 2 della legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni del capo medesimo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.



Il Governo osserva che la norma si discosta dalla disciplina dettata dall'art. 160-bis del d. lgs. 163/2006 in tema di leasing finanziario.



L'art. 43 della l.r. 27/2007 ha inserito nella l.r. 17/2003 l'art. 70-bis in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale, e prevede che per i lavori di competenza regionale le indagini geologiche e archeologiche preliminari siano eseguite da soggetti individuati dalla legge regionale, e inoltre prevede deroghe rispetto alle procedure di verifica dell'interesse archeologico disciplinate dagli articoli 95 e 96 del d. lgs. 163/2006.



Le disposizioni costituzionali di riferimento delle diverse questioni sollevate sono le lettere m), e) ed l) del secondo comma dell'art. 117 Cost..


Decisione della Corte


Dichiara inammissibili le questioni riferite alla lettera m) dell'art. 117, comma secondo, Cost., perché non sorrette da specifiche argomentazioni; fondate invece quelle relative alle lettere e) ed l) della medesima disposizione. Nel settore degli appalti pubblici, l'eventuale interferenza della disciplina statale con competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, ma mediante la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa (401/2007). La sentenza 401/2007 aveva anche dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. 163/2006, in base al quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del Codice degli appalti, in relazione agli ambiti di legislazione sui contratti della pubblica amministrazione riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma secondo. Cost.. La normativa regionale censurata contiene una disciplina diversa da quella dettate dal Codice degli appalti per quanto attiene ai seguenti oggetti: affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento»; verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito della «progettazione»; offerte anomale (art. 22) e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito della «progettazione», in parte alla «esecuzione dei contratti» e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia «ordinamento civile»; verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a «contratti relativi alla tutela dei beni culturali». Per tutti questi oggetti, la disciplina dettata dalla Regione produce una erosione dell'area coperta da obblighi di gara. Essa, infatti, lascia le stazioni appaltanti libere di scegliere le modalità di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura comportanti un compenso inferiore a 40 mila euro, così riducendo il confronto concorrenziale nell'affidamento di tali servizi; consente che una deliberazione della Giunta regionale detti i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura che comportano un compenso compreso tra 40 mila euro e la soglia comunitaria, nonché sulle forme di pubblicità dei medesimi e sui criteri di verifica e validazione dei pro getti, incidendo in tal modo sulle regole di mercato; restringe l'ambito entro cui la stazione appaltante deve verificare la congruità delle offerte anomale; consente il ricorso alla trattativa privata senza necessità di previa pubblicazione di un bando di gara, limitando così il confronto concorrenziale; riduce la sospensione del pagamento alla sola somma non corrisposta al subappaltatore; restringe il numero di soggetti che possono aspirare a vedersi affidare l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto la costruzione degli immobili mediante l'introduzione dell'istituto del leasing immobiliare; lascia le stazioni appaltanti libere per quanto concerne l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto le indagini archeologiche, attribuite senza confronto concorrenziale. La normativa regionale detta una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile») (431 e 401 del 2007 e 282/2004).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della l.r. Regione Veneto 17/2007; inammissibili le altre questioni.