Sentenza n.320 - deposito 30 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della l.r. 8/2002) e degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario) Dopo la proposizione dei ricorsi governativi, la Regione Calabria è intervenuta sulle disposizioni impugnate, sostituendo sia l'art. 20, comma 4, della l.r. 9/2007 sia l'art. 1 della l.r. 12/2007. In entrambi i casi, poiché le norme impugnate sono state modificate in conformità ai rilievi espressi dal Governo e poiché non risulta che abbiano avuto medio tempore applicazione, la Corte ha ritenuto che siano venute meno le ragioni della controversia e che quindi per questa parte possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere La scheda si limita quindi ad esporre la censura relativa all'art. 2 della l.r. 12/2007.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che, in attesa del completamento della relativa gara d'appalto, i contratti in corso per la gestione del servizio di elisoccorso regionale sono prorogati fino al 30 dicembre 2007, salva l'ipotesi di anticipata risoluzione dei contratti stessi per effetto dell'affidamento del servizio in esito alla gara.


Motivi del ricorso


La disposizione lede la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e contrasta con il principio di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento, di cui agli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE, relativa ai contratti sopra soglia, nonché agli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti, determinando violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.


Decisione della Corte


Per identificare la materia nella quale si collocano le norme impugnate, occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalle stesse, per ciò che esse dispongono, alla luce della ratio dell'intervento legislativo, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (165/2007). La disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono state ricondotte all'àmbito della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), di esclusiva competenza del legislatore statale. L'esclusività di tale competenza si traduce nella legittima adozione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano (430/2007). La norma regionale impugnata, disponendo la proroga dei contratti di gestione dei servizi di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, disciplina le procedure di affidamento dell'appalto di un servizio pubblico regionale, in deroga alle procedure di gara. Essa invade quindi la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, esercitata con il d. lgs. 163/2006 (401/2007), fra le cui disposizioni inderogabili si colloca l'art. 4, il quale espressamente stabilisce, fra l'altro, che le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione a qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione. L'art. 2 della l.r.14/2007, deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Calabria 12/2007, la cessazione della materia del contendere per le altre disposizioni.