Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) promosso dal Tribunale di Modica con ordinanza 2 maggio 2003.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 68 del d.lgs. 29/1993 prevede la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie in materia di concorsi interni per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni.
Motivi del ricorso
La disposizione censurata prevede una tutela giurisdizionale differenziata per situazioni analoghe, consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi violati. Ravvisa violazione dei principi di parità e ragionevolezza.
Decisione della Corte
Riprende un' osservazione formulata dal Governo: con sentenza 15 ottobre 2003, n. 15403, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la riserva al giudice amministrativo della giurisdizione in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione operata dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 deve intendersi riferita anche alle controversie in materia di concorsi interni e alle procedure di promozione. Ritiene la questione inammissibile. Nel giudizio in corso la giurisdizione sarebbe comunque spettata al giudice ordinario e sarebbe stata idonea ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi violati. Risulta del tutto irrilevante, per il giudizio in corso, la circostanza che la giurisdizione per le procedure concorsuali esterne fosse devoluta al giudice amministrativo. Il sopravvenuto mutamento del cd diritto vivente, per cui tutte le controversie aventi ad oggetto una procedura concorsuale, esterna od interna, spettano al giudice amministrativo non incide sulla manifesta inammissibilità della questione.
Dichiarazione:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 29/1993.