Conflitto di attribuzioni tra enti in relazione al regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il provvedimento impugnato disciplina le precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale organizzate dalla Regione e dagli enti dipendenti dalla Regione; per cerimonie a carattere locale si intendono le cerimonie non classificate nazionali o internazionali dalle disposizioni statali vigenti (art. 1); fissa l'ordine delle precedenze nelle cerimonie e carattere locale (art. 2); demanda a comuni e province la disciplina dell'organizzazione degli eventi e delle cerimonie secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi indicati dal regolamento (art, 3); rinvia, per quanto non previsto dal regolamento, al dpcm 14 aprile
Motivi del ricorso
Invasione della competenza statale riguardo alla determinazione dell'ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche e in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Non condivide la censura del ricorrente, che basandosi sulla sentenza 496/1989, ritiene che la determinazione dell'ordine delle precedenze rientra tra le «più antiche e tradizionali prerogative dello Stato». Osserva peraltro che, nell'individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo il coinvolgimento di organi statali e ciò comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l'esercizio unitario (art. 117, comma secondo, lett. g), Cost.). Il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato. Accoglie il ricorso del Governo e annulla il regolamento regionale volto a disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali.
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale e, per l'effetto, annulla il r.r. Marche 4/2007.