Sentenza n.304 - deposito 25 2008

Regione speciale - contratti di servizio pubblico di trasporto su strada - tutela della concorrenza

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata prevede che «Al fine di assicurare la necessaria gradualità nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli stessi di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alle consequenziali modifiche dei contratti di affidamento provvisorio stipulati».

Motivi del ricorso

La disposizione comporta, mediante il rinvio alla fonte normativa comunitaria, la proroga ope legis dei contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati nelle more della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale.
I contratti sarebbero prolungati automaticamente, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica, fino al 3 dicembre 2019 e, quindi, per un periodo di tempo tre volte superiore rispetto all'originario termine di durata. Infatti, l'art. 8 del Reg. (CE) n. 1370/2007, la cui entrata in vigore è prevista per il 3 dicembre 2009, prevede che «Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019».
La proroga attuata si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto viola gli obblighi comunitari in materia di affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto pubblico, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come recepite dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
La disposizione regionale violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto la tutela della concorrenza è materia trasversale che «incide nel limite della sua specificità e dei contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella totalità degli ambiti materiali entro cui si applicano» e, quindi, è solo con l'affidamento dei trasporti pubblici locali mediante procedure concorsuali che si opera una effettiva apertura del settore con il conseguente superamento di assetti monopolistici.
E' anche censurabile sotto il profilo dell'interferenza in materia di diritto privato, poiché impone la modifica unilaterale e autoritativa, da parte dell'amministrazione regionale, dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati all'origine per una durata di trentasei mesi, imponendo di fatto a privati imprenditori, oneri ed obbligazioni non preventivamente valutati e negoziati all'atto della conclusione del contratto; violerebbe anche l'articolo 97 della Costituzione, poiché, nel prevedere una così lunga proroga degli affidamenti provvisori in vigore, si pone in contraddizione con il concetto di norma transitoria tra due discipline ed elude sostanzialmente l'obbligo di rispetto dei criteri di economicità ed efficacia cui dovrà essere ispirato il nuovo assetto del servizio pubblico attraverso il redigendo Piano regionale, nel quale dovrà essere prevista la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi minimi e delle unità di rete.

Decisione della Corte

Dopo l'impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6 febbraio 2008, n. 1, con omissione della disposizione oggetto di censura; l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (351/2003).

Dichiarazione:

Dichiara cessata la materia del contendere.