Sentenza n.288 - deposito 18 2008

Consorzi per lo sviluppo industriale - scioglimento organi - leggi provvedimento


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009) promosso dal TAR Basilicata con tre ordinanze del 15 novembre 2007


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata dispone lo scioglimento degli organi del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e di quello della Provincia di Potenza industriale di cui alla l.r. 41/1998, con l'eccezione del Collegio dei revisori, ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali (comma 1); attribuisce al presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il compito di decretare lo scioglimento dei predetti organi e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, di nominare un Commissario per ciascun Consorzio (comma 2).


Motivi del ricorso


Motivi della ordinanza di rimessione La norma determinerebbe arbitrariamente ed irragionevolmente lo scioglimento degli organi consortili, in difetto di una obiettiva e ragionevole giustificazione, poiché non sarebbe ravvisabile un nesso di strumentalità necessaria tra lo scioglimento e le finalità genericamente evocate, di organizzazione di un nuovo sistema di governo delle attività industriali, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo dei consorzi che la regione intende perseguire.


Decisione della Corte


La norma censurata, disponendo lo scioglimento degli organi consortili e attribuendo al Presidente della Giunta regionale il compito di decretare lo scioglimento di quegli organi e contestualmente di nominare nuovi Commissari, presenta i caratteri di una legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto. Essa, pertanto, soggiace – come ripetutamente affermato da questa Corte (fra le tante, sentenze 267 e 11 del 2007) – ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore regionale. Proprio con riferimento a tali profili, la Corte ha scrutinato altre norme di una legge della Regione Puglia, analoghe in esame, con le quali pure si disponeva lo scioglimento di organi consortili in vista della ridefinizione del disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, ed ha dichiarato le censure sollevate, in riferimento ai medesimi parametri, infondate (429/2002). La norma che dispone lo scioglimento degli organi consortili e la nomina dei relativi commissari, chiamati a realizzare una serie di attività (di censimento delle aree, di ricognizione del patrimonio, etc.), specificamente individuate dalla medesima legge regionale, in attesa di realizzare un nuovo disegno organizzativo delle aree industriali, non è lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Essa si risolve viceversa proprio in una serie di «misure di efficienza gestionale» giustificate dall'esigenza di porre in essere, nella fase di transizione dal precedente al futuro assetto delle aree industriali, «i presupposti adeguati per la più sollecita e congrua attuazione della nuova disciplina». La previsione dello scioglimento degli organi consortili preesistenti risponde all'esigenza di assicurare la più rapida ed efficace sostituzione del sistema di governo del settore, mediante la nomina di nuovi commissari, ragionevolmente chiamati a svolgere, al posto dei titolari dei preesistenti organi consortili, tutte le attività necessarie ad attuare il nuovo sistema. La norma regionale impugnata configura, in tal modo, un'ipotesi di scioglimento degli organi consortili ulteriore e del tutto diversa da quelle tipizzate dall'art. 10 della l.r. 41/1998, in quanto priva di carattere sanzionatorio. Essa obbedisce alla medesima finalità delle norme della Regione Puglia già ritenute, nella 429/2002, non irragionevoli. L'art. 19 censurato, infatti, reca anch'esso «misure di efficienza gestionale» non arbitrarie e non irragionevoli, appunto in quanto giustificate dalla necessità di consentire la più efficiente gestione della fase transitoria ed il sollecito passaggio dal vecchio al nuovo regime.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della l.r. Basilicata 13/2007.