Sentenza n.285 - deposito 18 2008

Regione speciale - cooperazione internazionale

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La legge regionale impugnata indica i Paesi e le popolazioni destinatari delle iniziative disciplinate dalla legge (art. 2, comma 1); specifica i tre possibili ambiti di intervento della Regione (cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione; educazione, formazione e studio; emergenze straordinarie e di carattere umanitario) (art. 2, comma 2); negli artt. 4, 5 e 6, definisce, rispettivamente, i caratteri dei tre ambiti.


L'art. 4 definisce le iniziative di cooperazione internazionale come progetti che richiedono un intervento, definito nel tempo e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle popolazioni medesime, allo scopo di valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali; ovvero consistenti in programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo, volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana oppure diretti all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.


L'art. 5 prevede che la Regione favorisca la realizzazione di iniziative culturali, di educazione, informazione, formazione e studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e solidarietà fra i popoli.

L'art. 6 disciplina le attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario, definendole come "interventi finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione, situazioni di denutrizione o gravi carenza igienico-sanitarie" (comma 1); in quest'ambito, la Regione può sia attuare iniziative proprie ai sensi della l.r. 5/2001 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sia aderire ad iniziative promosse a livello statale o internazionale negli ambiti della protezione civile, messa in sicurezza e ricostruzione dei territori colpiti, e soccorso e assistenza delle popolazioni colpite (comma 2); le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 2

Motivi del ricorso

La Regione ha legiferato nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell'Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato

Decisione della Corte

Sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che attribuiscono alla Regione il potere di determinare gli obiettivi della cooperazione internazionale, gli interventi di emergenza ed il potere di individuazione dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione. Tali norme, infatti, implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera (131/2008; 211/2006).
Le iniziative previste dall'art. 4 rientrano nella materia della politica estera di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., come definita dalle sentenze 211/2006 e 131/2008.
Anche l'art. 6 invade la sfera di competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Rientrano nella politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione, sia la fornitura di materiali di prima necessità e di attrezzature alle popolazioni colpite, implicando scelte nella individuazione delle popolazioni da aiutare (si pensi al conflitto armato tra due Stati); sia la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, e l'eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti ed enti, che presuppone la scelta delle aree geografiche e delle popolazioni cui offrire la collaborazione tecnica; sia il sostegno a enti che operano per finalità di cooperazione umanitaria e di emergenza; sia, infine, la raccolta e la costituzione di fondi (131/2008).
Identica natura hanno le attività di protezione civile disciplinate dall'art. 6 della legge impugnata, le quali attribuiscono alla Regione una larga autonomia nell'individuazione dei Paesi beneficiari e nella definizione delle iniziative da attuare.
Il comma 2 dell'art. 6, nel prevedere che la Regione possa aderire ad iniziative promosse a livello internazionale, è costituzionalmente illegittimo: la circostanza per la quale l'iniziativa di cui di volta in volta si tratti sia stata promossa da singoli Stati esteri ovvero da organizzazioni internazionali non esclude affatto il rischio che essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il quale ben può avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da quegli altri Stati o da quelle organizzazioni internazionali.
Anche il comma 3 dell'art. 6, che riserva alla competenza regionale la scelta delle modalità di attuazione delle attività di protezione civile (ad esempio, la scelta dei soggetti destinati ad eseguire concretamente l'intervento, oppure quella del contributo concreto da offrire) invade la sfera che l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., riserva allo Stato, poiché attengono alla politica estera non solamente la decisione circa l'attuazione o meno di un intervento a favore di un Paese ed il tipo di iniziativa da adottare, ma anche l'individuazione delle concrete modalità di attuazione di una determinata iniziativa in favore di uno Stato estero.

Tutte le iniziative disciplinate dall'art.6 (sia quelle proprie della Regione, sia quelle attuate in adesione di interventi statali o internazionali) invadono la competenza statale in materia di politica estera.
Dall'illegittimità degli artt. 4 e 6, discende quella dell'art. 2, comma 2, della stesa legge regionale, limitatamente alle lettere a) e c), le quali prevedono, in generale, rispettivamente, le iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi in via di transizione (disciplinate specificatamente dall'art. 4) e quelle in caso di emergenze straordinarie e di carattere umanitario (disciplinate specificatamente dall'art. 6).

L'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della l.r.6/2007 non è esclusa per l'affermazione, nell'art. 1, comma 2, della stessa legge, che le iniziative sono promosse ed attuate dalla Regione «nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato». Simili clausole non sono idonee a salvaguardare le prerogative dello Stato in materia di politica estera (131/2008 e 211/2006).

La sentenza 211/2006 ha chiarito, poi, che l'art. 6 della l. 131/2003, sull'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della l.r.6/ 2007 non sono fondate perché le disposizioni non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 5 della l.r. Valle d'Aosta 6/2007, infondate le altre questioni.