Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi del ricorso
L'articolo 15, comma 2, impone alla singola stazione appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte se già non sottoposta alla verifica di anomalia, con una valutazione, tra l'altro, non effettuata sull'offerta nel suo complesso ma solo sulla componente del costo del lavoro e della sicurezza; gli articoli 86 e 112 del d. lgs. 163/2006 prevedono, invece, che le amministrazioni appaltanti "possono" valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici si presenti sospetta; tale diversità di disciplina determinerebbe violazione della tutela della concorrenza.
L'articolo 18 prevede il pagamento diretto a carico della stazione appaltante delle retribuzioni del personale del subappaltatore in caso di ritardo nel pagamento da parte dell'appaltatore del corrispettivo del subappalto; l'art. 118 del d.lgs. 163/2006 lascia, invece, alla stazione appaltante la scelta, da esplicitare preventivamente nel bando, tra il pagamento diretto ai subappaltatori degli importi ad essi spettanti per le prestazioni svolte e il mero controllo sui pagamenti effettuati dall'appaltatore ai propri subappaltatori tramite la verifica delle quietanze da questi ultimi rilasciate; tale diversità determinerebbe un vulnus alle competenze statali in materia di ordinamento civile.
I commi 2 e 6 dell'articolo 20 prevedono, rispettivamente, il divieto per le imprese che hanno partecipato alla gara di rendersi poi subappaltatrici dell'impresa aggiudicataria, e la possibilità di ricorrere al subappalto unicamente in presenza di prestazioni che rivestono carattere di specializzazione nella categoria di riferimento; l'art. 118 del d.lgs. 163/2006 non fissa alcun divieto e non prevede alcun limite al ricorso al subappalto, con conseguente violazione della tutela della concorrenza da parte delle norme regionali.
L'articolo 21 detta disposizioni in materia di redazione di piani di sicurezza, che non costituiscono attuazione dei principi posti dall'art. 31 del d.lgs. 163/2006 e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
L'articolo 27, comma 2, prevede un divieto di affidamento in economia per i lavori ed i servizi «ad alto rischio», demandando alla successiva regolamentazione amministrativa la definizione delle prestazioni suscettibili di essere così definite; il Governo osserva che nessuna disposizione di questo tipo si rinviene nell'art. 125 del d. lgs. 163/2006, con la conseguenza che se il «rischio», cui si riferisce la norma impugnata, attiene ad una valutazione della prestazione contrattuale in termini di pubblica sicurezza, la stessa incide sulla materia dell'ordine pubblico di spettanza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h). In ogni caso, condizionando le regole della gara, la norma censurata invaderebbe la competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
L'articolo 35 prevede un divieto quinquennale di partecipazione alle procedure di affidamento per le imprese che siano incorse in determinati comportamenti, mentre l'art. 38 del d.lgs. 163/2006 non stabilisce alcun limite di durata; sarebbero anche diversi i casi di divieto contemplati a livello regionale e statale; ne deriverebbe anche in questo caso la violazione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
L'articolo 37 prevede che la prestazione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta sia facoltativa, restando obbligatoria soltanto la cauzione definitiva; l'art. 75 del codice degli appalti, invece, impone obbligatoriamente la prestazione di una cauzione provvisoria a salvaguardia della serietà dell'offerta; poiché le disposizioni relative alla cauzione afferiscono alle regole della gara, viene ravvisata lesione della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..
L'articolo 39 stabilisce che non tutti i concorrenti alle gare devono corredare l'offerta delle giustificazioni necessarie, ma che vi devono provvedere, a richiesta, soltanto i concorrenti da assoggettare a verifica di anomalia; a livello statale, invece, la presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta preventiva é imposta a tutti i concorrenti; tale contrasto determinerebbe ancora una violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
L'articolo 41 contempla come facoltativa l'ipotesi di subentro di altro concorrente nel contratto di appalto sciolto per fallimento dell'appaltatore o risolto per suo inadempimento; l'art. 140 del d.lgs. 163/2006 prevede invece, nel caso di appalto di lavori, come obbligatorio l'inserimento nel bando di gara della possibilità di interpello degli altri concorrenti classificati ai fini del subentro; ne conseguirebbe che se si valuta la norma regionale «sotto l'aspetto della successione del contratto di appalto, la fattispecie appartiene al diritto civile e deve essere regolata necessariamente dalla legge nazionale»; «se invece la si considera sotto l'aspetto dell'affidamento (ad altro concorrente collocato in graduatoria), la fattispecie appartiene alle regole della gara, ed ugualmente deve essere regolata necessariamente in via esclusiva dal legislatore statale», con conseguente invasione dell'ambito di competenza spettante al legislatore statale.
Osserva in linea generale il Governo che i lavori pubblici non costituiscono una materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono: ne conseguirebbe che tutto ciò che attiene alla procedura di gara e alla «vicenda contrattuale» rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile (sentenza 303/2003 e 345/2004).
Decisione della Corte
Con atto notificato alla Regione Toscana il 19 giugno 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte in pari data, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato di rinunziare al ricorso, in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Regione Toscana, con la l.r. 13/2008 ha abrogato le norme impugnate; la rinunzia è stata formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione Toscana.
Ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il processo.