Sentenza n.277 - deposito 16 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti)


Contenuto delle disposizioni impugnate


In applicazione dell'art. 5 della l. 225/1992, con dpcm 12 settembre 1997 era stato dichiarato, «fino al 31 dicembre 1998», lo stato di emergenza nella Regione Calabria a causa della grave crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; stato di emergenza prorogato più volte per periodi variamente determinati, e da ultimo protratto fino al 31 ottobre 2007 con dpcm 16 febbraio 2007.



Il mancato completamento entro il termine indicato delle iniziative volte a superare il contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della Regione Calabria ha indotto il Presidente del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 22 gennaio 2008, n. 3645, ad attribuire al Commissario delegato il compito di portare ad esecuzione gli interventi già programmati ed in corso di attuazione.



Nel periodo di grave rischio ambientale, il Commissario delegato ha adottato, tra l'altro, l'ordinanza 30 ottobre 2007, n. 6294, con cui è stato approvato il nuovo piano di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, il quale prevede anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Sia l'ordinanza 3645/2008, che la precedente ordinanza 6294/2007 non sono state impugnate dalla Regione Calabria né in sede di giurisdizione amministrativa, né con ricorso per conflitto di attribuzione.



In questo contesto si colloca la legge regionale impugnata, la quale dispone la sospensione dei lavori di realizzazione del predetto impianto in attesa dell'effettuazione delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica, per la durata massima di sessanta giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque fino alla decisione di merito della stessa.


Motivi del ricorso


L'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla competenza ripartita le materie del governo del territorio e della protezione civile, con la conseguenza che le Regioni devono disciplinare la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore. Tali principi sono stati fissati dal legislatore statale con la l. 225/1992 che ha tra l'altro attribuito allo Stato una competenza specifica a disciplinare gli eventi di natura straordinaria, competenza che si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri di deliberare e revocare lo stato di emergenza e nella adozione, anche da parte dei Commissari delegati, di ordinanze anche in deroga alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il dpcm 12 settembre 2007 ha dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza a causa della crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Durante lo stato di emergenza, il Commissario straordinario ha disposto con ordinanza 30 ottobre 2007 l'approvazione e la pubblicazione del piano regionale dei rifiuti, che prevede anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. La disposizione impugnata, disponendo la sospensione temporanea dei lavori relativi al termovalorizzatore, deroga a quanto previsto dalla ordinanza 6294/2007 e vanifica gli interventi posti in essere dal Commissario, con violazione dei principi posti dall'art. 5 della l. 225/1992. Rammenta che norma analoga (art. 14, comma 5, l.r. Calabria 13/2005) era già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza 284/2006.


Decisione della Corte


Le previsioni contemplate negli articoli 5 della l. 225/1992 e 107 del d.lgs. 112/1998, che legittimano lo Stato ad adottare ordinanze di necessità ed urgenza per ovviare a situazioni di emergenza, sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, che assume una valenza particolarmente pregnante quando sussistono ragioni di urgenza che giustifichino un intervento unitario da parte dello Stato (284/2006). Detto intervento rinviene un ulteriore titolo di legittimazione nella competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti (284/2006, 161 e 62 del 2005; 312 e 96 del 2003). La legge regionale impugnata, disponendo la sospensione, pur essendo ancora in atto la situazione di emergenza, degli effetti prodotti dall'ordinanza 6294/2007 emanata dal Commissario delegato, viola i principi fondamentali posti dall'art. 5 della l. 225/1992. La Corte aveva già ritenuto illegittima tale modalità di esercizio della potestà legislativa regionale, dichiarando incostituzionale, tra l'altro, l'art. 14, comma 5, della l.r. Calabria 13/2005, che aveva bloccato “temporaneamente” la realizzazione del raddoppio dello stesso termovalorizzatore di Gioia Tauro, in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. Ribadisce la non conformità a Costituzione di interventi che perseguono l'obiettivo di neutralizzare gli effetti prodotti da ordinanze che rinvengono il proprio fondamento giustificativo nella legge statale e nella potestà di dettare i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Il legislatore regionale non può utilizzare la potestà legislativa per paralizzare – nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale – gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di legge espressive di principi fondamentali (284/2006). Neanche il legislatore regionale può richiamarsi ad una presunta illegittimità delle ordinanze di necessità ed urgenza, poiché tale profilo appartiene al piano dell'esercizio concreto delle funzioni amministrative, e deve essere dedotto nelle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi alla Corte mediante ricorso per conflitto di attribuzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Calabria 27/2007.