Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo di deroga)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate prevedono che il Consiglio regionale approvi con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, entro il 15 giugno di ogni anno, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, per il prelievo venatorio in deroga, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti a popolazioni di specie che non rientrano fra quelle a rischio in quanto classificate in favorevole stato di conservazione nell'areale europeo (art. 2, comma 1).
Prevede inoltre che, al fine di prevenire danni gravi alle colture agricole, il Consiglio regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, approvi con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE (art. 3, comma 1).
Motivi del ricorso
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivare solo per fare fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale, nello stabilire che il Consiglio approvi ogni anno con legge-provvedimento i prelievi in deroga, indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto, sono in contrasto con il regime delle deroghe introdotto dalla direttiva comunitaria. La previsione di un atto legislativo necessario e cadenzato configura un regime di deroga “ordinario”, estraneo alla previsione di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE. La disciplina regionale in esame, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria, violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in particolare gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, prevista all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rientrante nella esclusiva competenza statale.
Decisione della Corte
Il potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, per consentire non tanto la caccia, quanto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima (168/1999). Il legislatore statale è intervenuto in materia con l'adozione della l. 221/2002, con la quale ha introdotto nella l. 157/1992, l'art. 19-bis, secondo il quale le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva comunitaria conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della medesima direttiva, e alle disposizioni della l. 157/1992 (art. 19-bis, comma 1, l.157/1992). L'art. 19-bis riprende poi le condizioni espressamente individuate dalla dir. 79/409/CEE, in base alle quali è consentito il regime delle deroghe, e prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, possa annullare i provvedimenti di deroga adottati, previa delibera del Consiglio dei ministri e dopo avere diffidato la Regione interessata. Nello stabilire che l'esercizio delle deroghe avviene attraverso una legge-provvedimento, il legislatore regionale ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dall'art. 19-bis della l. 157/1992. L'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la l. 157/1992, potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della l.r. Lombardia 2/2007.