Sentenza n.232 - deposito 27 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), introdotta dall'art. 42 della l.r. Puglia 10/2007


Contenuto delle disposizioni impugnate


La l.r. 17/2006 disciplina, tra l'altro, le funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e regola gli adempimenti e il procedimento per il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni di aree o beni del demanio medesimo; la concessione, rilasciata per finalità turistico-ricreative, ha la durata di sei anni.



L'art. 11 della l.r. 17/2006 prevede che la gestione degli stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, anche se precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e comunque sino alle relative determinazioni dell'autorità competente (comma 4; il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica (comma 4-bis).


Motivi del ricorso


Lesione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), in quanto la disposizione invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, alla quale è stata data attuazione, con riguardo ai beni paesaggistici, dagli artt. 142, 146 e 149 del d. lgs. 42/2004 (Codice di beni culturali e del paesaggio)


Decisione della Corte


Le disposizioni regionali consentono che le opere precarie, quali gli stabilimenti balneari e le altre strutture connesse alle attività turistiche destinate ab origine a far fronte ad esigenze di carattere temporaneo nel periodo estivo, possano essere mantenute oltre il suddetto periodo, in funzione dello svolgimento, autorizzato, per l'intero anno di attività collaterali alla balneazione. Occorre considerare il regime giuridico delle opere di nuova costruzione, tra le quali, rientra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, realizzati su aree del demanio marittimo oggetto di concessione. Quindi, da un lato la disciplina amministrativa dell'uso del territorio, delineata nei principi generali sanciti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, prevede il rilascio di titoli abilitativi ad edificare; dall'altro, il Codice dei beni culturali e del paesaggio richiede, ai fini della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, che l'amministrazione esprima la positiva valutazione di compatibilità paesaggistica mediante rilascio della relativa autorizzazione. L'art. 146 d. lgs. 42/2004 prevede infatti che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142 (tra i quali rientrano i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) non possono distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo da valere come presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. La disposizione censurata invece consente il mantenimento delle opere precarie in questione oltre il periodo autorizzato in relazione alla durata della stagione balneare, in assenza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica. La tutela ambientale e paesaggistica ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario e assoluto e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (367/2007 e 182/2006). La legislazione regionale può assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (232/2005), ma non può introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 4-bis del'art. 11 della l.r. Puglia 17/2006, introdotto dall'art. 42 della l.r. 10/2007.