Giudizio per conflitto di attribuzioni in relazione all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione) promosso dalla Provincia di Trento.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il decreto censurato detta criteri dettagliati per il riconoscimento, nei confronti dei soggetti portatori di handicap che necessitano di cure all'estero, del concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e degli eventuali accompagnatori.
Motivi del ricorso
L'atto impugnato è lesivo delle prerogative della Provincia in quanto contrasta con l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, attuativo dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, secondo il quale gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano la Regione e le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti; è stato adottato, senza motivazione, in contrasto con il parere reso dalla Provincia; è stato emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anziché in quella del decreto del Presidente della Repubblica (secondo la regola generale di cui all'art. 1, comma 1, lettera ii), della l. 12 gennaio 1991, n. 13 recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica).
Decisione della Corte
Il comma 3 dell'art. 7 del dpcm prevede che “le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”. Questa clausola di salvaguardia vale certamente nella materia - centrale - dei criteri per il concorso alle spese. Ritiene che l'atto impugnato impegni la Provincia autonoma di Trento solo per quanto concerne l'obiettivo stabilito della partecipazione alle spese di soggiorno per cure affrontate all'estero dai portatori di handicap. Escluso che sia riferibile alla Provincia la disciplina analitica di cui all'art. 3 del dpcm, dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso un atto “privo di lesività”.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione.