Sentenza n.231 - deposito 27 2008

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari) promosso dal TAR Sicilia con ordinanza 20 giugno 2007

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata prevede che, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civile.

Motivi del ricorso

La disposizione censurata, attribuendo all'amministrazione regionale controllata il potere di scegliere il revisore dei conti della società di riscossione delle entrate regionali proprio fra i soggetti istituzionalmente preposti ad effettuare il controllo sulla gestione della società medesima e, in generale, di tutto l'apparato amministrativo, ossia fra i magistrati preposti agli uffici siciliani della Corte, violerebbe gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto può vulnerare l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato contabile sul quale cada la scelta, ampiamente discrezionale, dell'amministrazione regionale.

Decisione della Corte

La disposizione censurata si colloca all'interno della disciplina dettata dalla l.r. 19/2005 il cui art. 2 prevede la costituzione da parte della Regione (tenuta a mantenere la partecipazione di maggioranza) della "Riscossione Sicilia spa", con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle entrate. La "Riscossione Sicilia spa" è compagine sociale analoga alla "Riscossione spa", che ha rilievo nazionale ed è prevista dall'art. del d.l. 203/2005, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 248/2005.
Alla società siciliana sono da riferirsi gli obblighi, i diritti e i rapporti che la legge contempla per la "Riscossione spa", e le attività che l'art. 3, comma 4, del d.l. 203/2005 riserva a quest'ultima e, tra queste, l'attività di riscossione mediante ruolo, quelle di riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, oltre ad attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate.
L'art. 2409-bis affida il controllo contabile delle società di capitali a un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Le funzioni di controllo contabile del revisore o della società incaricata dal controllo contabile sono elencate dall'art. 2409-ter c.c., il quale tra l'altro stabilisce che, secondo l'esito dell'attività, il revisore è tenuto ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, oppure un giudizio negativo, oppure a rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, dovendo così redigere una relazione nella quale sono illustrati analiticamente i motivi della decisione.

Il vulnus all'indipendenza e all'imparzialità dei magistrati contabili, che governano anche la materia degli incarichi extraistituzionali e sono affidate, per la loro cura in concreto, alle determinazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, deriva in particolare dalla delimitazione territoriale, per il contesto normativo in cui si colloca e per le caratteristiche degli incarichi in questione.
Le sezioni regionali della Corte dei conti svolgono infatti, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'amministrazione regionale, comprensiva degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli amministratori e dei funzionari che operano presso di essa, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa, e i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo a loro volta soggetti alle valutazioni esterne della Corte dei conti.
E' quindi palese il rischio di un intreccio tra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione della indipendenza e della imparzialità dei magistrati della sezioni regionali della Corte (224/1999).

L'art. 3 della l.r. 21/2006 si presta ad arrecare un vulnus alla indipendenza e alla imparzialità dei magistrati della Corte dei conti, in quanto esso non solo limita la scelta dei magistrati cui affidare l'incarico di revisore della Riscossione Sicilia spa nel territorio della Sicilia, ma anche attribuisce detta scelta all'esclusivo apprezzamento dell'amministrazione regionale siciliana.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Sicilia 21/2006.