Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006) e dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) promosso dalla Corte dei Conti sezioni riunite della Regione Sardegna con ordinanza 28 giugno 2007
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 7, della l.r. 21/2006 prevede l'iscrizione al bilancio per l'anno 2006 di quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015, per complessivi 1 miliardo e 500 milioni di euro; l'art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 2/2007 prevede, a regime, la possibilità di destinare al finanziamento di determinate tipologie di spese di investimento gli importi che verranno trasferiti dallo Stato in anni futuri, provvedendo conseguentemente a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento; l'art. 2, comma 1, lett. c), della l.r. 2/2007 ridefinisce la nozione di accertamento d'entrata, facendovi rientrare ogni accertamento di un credito di cui sia appurata la ragione, l'identità del debitore e l'ammontare, senza che ne rilevi la scadenza o la esigibilità e, quindi, includendovi anche crediti sottoposti a termine o crediti futuri.
Motivi del ricorso
La «tecnica di copertura» prevista e l'equiparazione, ai fini dell'accertamento, tra crediti esigibili nell'esercizio finanziario di competenza e crediti futuri sono del tutto estranei ai canoni previsti dalla contabilità pubblica non solo statale (art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»), ma anche regionale (art. 33, comma 2, della l.r. Sardegna 11/2006 recante disposizioni in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità) e, soprattutto, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione all'affermato principio di necessaria copertura finanziaria delle spese. Le disposizioni censurate sono anche in contrasto con il principio di annualità del bilancio, di cui all'art. 81, primo comma, della Costituzione.
I richiamati principi discendenti dall'art. 81 della Costituzione sono stati imposti alle Regioni, quali principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, dal d. lgs. 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131). In particolare risulterebbero violati gli artt. 5 e 6 di tale decreto, da considerare norme interposte dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Conferma l'orientamento della giurisprudenza costituzionale che riconosce alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali (244/1995).
Dichiara l'inammissibilità delle questioni proposte in ordine all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 2/2007, per non rilevanza delle stesse nel presente giudizio, esse infatti, pur se ispirate al medesimo principio di cui all'art. 2, comma 7, della l.r. 21/2006, non riguardano l'esercizio del 2006, oggetto del giudizio di parificazione, non constando che, in applicazione di esse, sia stata effettuata alcuna iscrizione nel bilancio per l'anno 2006 della Regione.
Ritiene fondate le questioni proposte in ordine all'art. 2, comma 7, della l.r. 21/2006.
Il principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese sancito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (da ultimo, 359/2007); esso è stato specificato dalla giurisprudenza costituzionale in varie pronunce, nelle quali si è chiarito tra l'altro che:
- la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (1/1966);
- la copertura è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo (54/1983);
- l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (384/1991).
Quanto alla possibilità di coprire con crediti che verranno a scadenza in esercizi futuri spese attuali inerenti all'esercizio di riferimento, osserva che caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l'anno finanziario. Soltanto riferendosi ad un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, tendono ad assicurare il tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilità della finanza pubblica.
Per questo motivo l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.
La copertura di spese mediante crediti futuri lede l'esposto principio costituzionale ed è tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.
Un sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro.
Inoltre l'accertamento attuale di entrate future operato con la norma impugnata risulta inattendibile, perché non tiene conto della necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa cui occorre provvedere in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata.
Totalmente diversa è l'eventualità, per sé legittima, che possano essere riportati dei crediti accertati, ma non riscossi, nei "residui attivi" dell'anno successivo. La previsione del censurato articolo 2, comma 7, in esame pone la questione del se si possa accertare come attualmente esigibile un credito futuro. Questione da risolversi negativamente, per i motivi sopra indicati.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, della l.r. Sardegna 21/2006; inammissibile l'altra questione.