Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge regionale censurata prevede l'istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione (art. 1, comma 1); il Sottosegretario partecipa alle sedute della Giunta regionale senza diritto di voto, è nominato e può essere revocato dal Presidente della Regione tra i consiglieri regionali in carica (art. 1, comma 2); può rappresentare il Presidente della Regione, su disposizione dello stesso; svolge l'attività sotto la sua direzione ed opera per conto e in nome del medesimo (art. 1, comma 3); nell'esercizio delle sue funzioni, il Sottosegretario mantiene i rapporti con il Consiglio, gli assessori, i direttori generali e con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con gli organismi pubblici e privati (art. 1, comma 4); per esercitare il suo ruolo, il Sottosegretario si avvale delle strutture, delle collaborazioni e del personale in disponibilità della Presidenza della Regione (art. 1, comma 5); ad esso si applica la normativa prevista per il vicepresidente del Consiglio in materia di indennità e, per gli aspetti organizzativi, le disposizioni previste per gli assessori regionali (art. 1, comma 6); è sostituito nella commissione consiliare di cui fa parte da un consigliere dello stesso gruppo politico o di altro gruppo di maggioranza (art. 1, comma 7).
Motivi del ricorso
La partecipazione del Sottosegretario alle riunioni della Giunta, seppur senza diritto di voto, contrasta con gli artt. 20 e 23 dello statuto regionale, che disciplinano la composizione ed il funzionamento della Giunta; l'art. 123 Cost. dispone che spetta allo statuto regionale determinare i princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione attraverso una speciale procedura legislativa. Dal momento che la figura del Sottosegretario alla Presidenza «sicuramente attiene all'organizzazione e funzionamento della Regione», non può essere prevista e disciplinata con legge regionale ordinaria.
Decisione della Corte
Ritiene fondata la questione in riferimento all'art. 123 Cost.. L'art. 1 della legge impugnata configura il Sottosegretario alla Presidenza della Regione come una rilevante ed impegnativa carica di tipo politico-istituzionale, come del resto comprovato dalla stessa denominazione (306 e 106 del 2002). Il Sottosegretario è scelto fra i consiglieri regionali in carica; è sostituito nella commissione consiliare da un consigliere dello stesso gruppo politico o di altro gruppo di maggioranza; partecipa alle sedute della Giunta regionale, anche se senza diritto di voto; dispone di un proprio apparato di collaboratori analogo a quello degli assessori; è titolare di una indennità pari a quella spettante al vicepresidente del Consiglio regionale. Sul piano delle funzioni appare particolarmente significativo che egli, nelle sue attività di rappresentanza del Presidente della Regione, mantenga «i rapporti con il Consiglio, con gli assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati», avvalendosi «delle strutture, delle collaborazioni e del personale che sono nella disponibilità della Presidenza della Regione». La legge censurata incide sulle aree materiali riservate alla fonte statutaria regionale, quali configurate nel primo comma dell'art. 123 Cost., sia prima («organizzazione interna della Regione», v. 407/1989) che dopo («la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento») la riforma operata dall'art. 3 della l. cost. 1/1999. La Costituzione riserva allo statuto la disciplina dei rapporti tra gli organi fondamentali della Regione (12/2006 e 313/2003), anche in relazione alla loro conformazione (3/2006). Le scelte fondamentali in ordine al riparto delle funzioni tra gli organi regionali, ed in particolare tra il Consiglio e la Giunta, alla loro organizzazione e al loro funzionamento sono riservate dall'art. 123 Cost. alla fonte statutaria. Tale riserva impedisce al legislatore regionale ordinario, in assenza di disposizioni statutarie, di disciplinare la materia (188/2007). Le disposizioni relative alla nomina del Sottosegretario ed alla sua sostituzione in seno alla Commissione consiliare di appartenenza (peraltro con una specifica scelta in ordine al sostituto) incidono sui rapporti tra l'esecutivo regionale e l'assemblea legislativa così invadendo un àmbito materiale proprio della fonte statutaria. La riserva di statuto risulta disattesa anche dalle disposizioni afferenti alla partecipazione alle sedute della Giunta. In particolare, l'art. 1, comma 2, pur non alterando formalmente la composizione della Giunta di cui all'art. 20 del vigente statuto, ha per oggetto il funzionamento dell'esecutivo regionale, la cui disciplina spetta alla fonte statutaria. Inoltre, nel silenzio della disciplina impugnata, la presenza del Sottosegretario deve essere intesa come permanente e non meramente occasionale. A parte il potere presidenziale di nomina e di revoca (rilevante anche sul piano dei rapporti con il Consiglio regionale), la previsione di cui all'art. 1, comma 3, secondo cui il Sottosegretario «può rappresentare il Presidente della Regione su disposizione dello stesso», afferisce alla rappresentanza regionale, che l'art. 121, ultimo comma, Cost. attribuisce in via esclusiva al Presidente della Regione. A fronte del principio enunciato dalla Carta fondamentale, il suo compiuto svolgimento non può che spettare allo statuto, sempre in ordine alla determinazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Considerando la diversa natura e procedura di adozione della fonte statutaria rispetto a quelle delle ordinarie leggi regionali, la Corte ha più volte affermato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 123 Cost., di leggi regionali che adottino discipline difformi dal dettato statutario o comunque regolino materie riservate alla fonte statutaria (fra le molte si vedano le 188/2007, 119/2006, 379, 378, 372 e 2 del 2004; 313 e 196 del 2003; 304/2002), allorché sarebbe possibile procedere a innovazioni anche solo parziali dello statuto regionale vigente, tramite la procedura di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost. (304/2002). Il ritardo nella adozione dei nuovi statuti non può legittimare l'assunzione, da parte del legislatore regionale “ordinario”, di determinazioni normative riservate alla fonte statutaria (188/2007).
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Molise 4/2007.