Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 6 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate prevedono la istituzione di elenchi nei quali possono iscriversi i medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti per esercitare l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia (art. 3); demandano ad una Commissione la individuazione dei criteri per l'accertamento di strutture extrauniversitarie per la formazione nelle dette discipline nonché delle modalità della tenuta dei previsti elenchi e per la definizione e verifica dei criteri per l'iscrizione negli stessi (art. 5); prevedono che determinati istituti possano svolgere attività formativa dei professionisti (art. 6).
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate vanno ricondotte all'ambito materiale delle professioni e della tutela della salute, affidato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa regionale concorrente, con la conseguenza che spetta allo Stato dettare i principi generali e alle Regioni la disciplina di dettaglio. Sono in contrasto col principio fissato dal d. lgs. 30/2006, recante i principi fondamentali in materia di professioni, il quale, all'art. 1, comma 3, prevede che la potestà legislativa regionale si esercita nell'ambito delle professioni già individuate dalla legislazione statale e, all'art. 4, comma 2, assegna alla legge dello Stato la fissazione dei requisiti e dei titoli tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di attività che richiedono, a tutela di interessi pubblici, quale quello alla salute, una specifica preparazione.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha esteso la riserva legislativa statale in materia di principi fondamentali delle professioni, originariamente applicabile alle sole professioni sanitarie, a tutte le professioni, rilevando come essa si ponga quale vincolo di carattere generale al dispiegarsi della legislazione regionale; contrasta con la riserva legislativa statale la istituzione da parte della Regione di un registro che individui i requisiti per l'iscrizione ad esso e preveda corsi al medesimo fine.
L'art. 3 della l.r. 9/2007, imponendo agli ordini professionali dei medici la istituzione degli elenchi di chi opera nelle medicine complementari, attribuisce un compito ad enti pubblici statali, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato (v. art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione in tema di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali).
Dichiarazione:
In seguito alle modifiche apportate alla legge impugnata dalla l.r. 31/2997, il Governo ha dichiarato di rinunziare al ricorso e la rinunzia è stata formalmente accettata dalla Regione.