Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591, e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate stabiliscono che: le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle amministrazioni medesime a consorzi e a società a totale o parziale partecipazione delle stesse (comma 587); nel caso di inosservanza del predetto obbligo (mancata o incompleta comunicazione dei dati), è vietata l'erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati ed inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi, trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589); le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (comma 590); i dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591).
Il comma
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate non introducono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli; sono lesive della competenza legislativa primaria assegnata alla Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali, dell'autonomia finanziaria, e in specie dell'autonomia di spesa della Provincia e delle sue competenze in materia di finanza locale, e dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Con specifico riferimento al comma 1221, la Provincia di Bolzano denuncia la violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, del principio di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, del diritto di agire e di difendersi in giudizio della Provincia, del diritto alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione e del principio della certezza del diritto. La Provincia di Trento denunzia anche la violazione della norma statutaria che prevede l'intervento del presidente della Provincia autonoma alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.
Decisione della Corte
In relazione al comma 1221, appare priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato e le modalità e i termini di pagamento dello stesso da parte degli enti territoriali obbligati, considerando l'esclusiva spettanza del provvedimento al presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1220. Non ritiene fondate le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei commi 587 e 591: l'obbligo di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi e a società, come la previsione che i medesimi dati siano pubblicizzati, mirano a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Le disposizioni sono infatti volte a consentire l'acquisizione e l'elaborazione a livello centrale dei predetti dati telematici in possesso delle amministrazioni regionali e locali, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (82/2007). Ritiene invece fondate le questioni relative ai commi 588, 589 e 590. La previsione del divieto di erogazione di somme a consorzi e società partecipate che non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 587, contenuto nel comma 588, costituisce illegittimo vincolo all'autonomia di spesa della Provincia di Bolzano e all'autonomia finanziaria degli enti locali, garantita dallo statuto speciale. Anche la sanzione prevista dal comma 589 – che sanziona la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali con la detrazione dei fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime regioni ed enti locali – non costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in contrasto con quanto affermato al comma 590, ed è lesivo dell'autonomia di spesa e, più in generale, dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590 della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007); inammissibili o infondate le altre questioni.