Sentenza n.180 - deposito 30 2008

Governo del territorio - piani paesaggistici


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La l.r. 3/2007 istituisce il Parco fluviale Gesso e Stura, nel cui ambito sono individuate riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale, aree attrezzate e zone di salvaguardia, rispetto alle quali sono dettate norme di tutela (articoli da 7 a 10), di direzione e amministrazione (art. 5) e di vigilanza (art. 11). In particolare, il Parco viene regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal piano d'area che, secondo quanto stabilito dall'art. 12 censurato, “è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'art. 143 del d. lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 2 della l.r. 20/1989 (sulla tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici).



Stabilisce ancora il comma 1 dell'art. 12 che il Parco fluviale Gesso e Stura è regolato dal piano d'area di cui all'art. 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della l.r. 36/1992 e dagli strumenti di pianificazione specifica, mentre il piano d'area, per le aree istituite a parco naturale, rappresenta, in base all'art. 25 della l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) il “Piano per il Parco”, adottato dall'organismo di gestione e approvato dalla Regione, con valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, della Costituzione in quanto la norma non rispetta il principio della cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, che si desume dall'art. 145, comma 3, del d. lgs. 42/2004.


Decisione della Corte


In forza dell'art. 23, comma 1, della l.r. 12/1990, il piano d'area della Regione Piemonte sostituisce il Piano per il Parco che l'art. 25, comma 1, della l. 394/1991 definisce come strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale; in base all'art. 2, alinea, della l.r. 20/1989, al medesimo Piano d'area è affidata anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici a livello regionale, provinciale e comunale. Richiama alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con d. lgs. 42/2004 e modificato dal d. lgs. 157/2006. Secondo l'art. 135 del d. lgs. 42/2004, la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio sono assicurate tramite la pianificazione paesaggistica; a tale fine le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'art. 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi denominati “piani paesaggistici”. Il piano paesaggistico di cui all'art. 143 del d. lgs. 42/2004, elaborato secondo determinate fasi, può anche essere frutto di intesa tra Stato e Regione, ma l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono ciò è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico (art. 143, comma 5 e art. 145). L'art. 145 affida al Ministero per i beni e le attività culturali l'individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (comma 1), stabilendo che i piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico (comma 2); sancisce poi il principio di prevalenza dei piani paesistici sugli altri strumenti urbanistici, precisando che, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (comma 3). Tale principio risulta rafforzato in seguito all'ultimo intervento legislativo apportato tramite il d. lgs. 63/2008 (il cui art. 2, comma 2, lettera r), n. 4, ha modificato l'art. 145, comma 3, del d. lgs. 42/2004). Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni: sono due tipi di tutela che possono essere coordinati tra di loro, ma che devono necessariamente rimanere distinti (367/2007). Quanto al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, pur rimanendo la separazione tra pianificazione territoriale e urbanistica da un lato e tutela paesaggistica dall'altro, deve prevalere l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica: in questa prospettiva si colloca il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali espresso dall'art. 145 d. lgs. 42/2004. La disciplina posta dall'art. 12, comma 2, della l.r. Piemonte, nel sostituire, pur nel solo Parco fluviale Gesso e Stura, il piano d'area al piano paesaggistico, altera l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica, in violazione dell'art. 145, comma 3, del d. lgs. 42/2004 che costituisce sia norma interposta ai sensi dell'art, 117, comma secondo, lettera s), sia espressione di un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della l.r. Piemonte 3/2007.