Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) promosso dal TAR Liguria con ordinanza 12 aprile 2007
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che le province, nel rispetto del Programma nazionale delle politiche attive del lavoro di cui alla l.r. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale della formazione professionale, corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo; i corsi sono organizzati dalle province stesse;
Motivi della ordinanza di rimessione
Il giudizio principale trae origine dall'impugnazione, da parte dell'Associazione italiana fisioterapisti, della delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, recante la definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo e l'approvazione dei contenuti minimi dei corsi, emanata in attuazione dell'art. 34 della l.r. 6/2002.
L'associazione ricorrente deduce la illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 117, comma terzo, in materia di professioni.
Decisione della Corte
La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dare vita a nuove figure professionali (93/2008 e 300/2007). La disposizione censurata disciplina il percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio della professione di massaggiatore sportivo; la delibera regionale attuativa definisce l'attività di massaggiatore sportivo come quella che comprende “tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo sia quello di predisporre l'apparato muscolo scheletrico all'esercizio delle attività fisico-motorie e al recupero della sua funzionalità al termine delle stesse”; esclude dall'attività di massaggiatore le prestazioni aventi finalità di carattere terapeutico. L'art. 8 della l. 1099/1971, sulla tutela sanitaria delle attività sportive, riserva al Ministro per la sanità l'istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico per l'esercizio dell'arte di massaggiatore sportivo, come confermato dall'art. 6 della l. 251/2000. La legge regionale censurata, istituendo la figura del massaggiatore sportivo e regolando il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta il limite imposto dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni (449/2006 sui profili professionali di massaggiatore/masso fisioterapista e 319/2005 sul massaggiatore - capo bagnino).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della l.r. Liguria 6/2002.