Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dalla Regione Toscana.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate hanno modificato gli articoli 113 e 113 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (già modificato il primo e introdotto il secondo dalla l. 448/2001, legge finanziaria 2002). L'art. 14 ha sostituito la distinzione tra servizi pubblici locali “di rilevanza industriale” e “privi di rilevanza industriale”, con quella fra servizi pubblici locali “di rilevanza economica” e “privi di rilevanza economica” e ha specificato che le disposizioni che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, anch'esse modificate, attengono alla tutela della concorrenza e sono inderogabili e integrative delle specifiche normative di settore. La gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata a società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica o a società miste, i cui soci privati sono scelti con gara ad evidenza pubblica, o a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano. La gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali o anche a società a capitale interamente pubblico, con esclusione dei privati e delle società miste.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto viene dettata una disciplina dettagliata ed autoapplicativa in materia non indicata tra quelle di legislazione esclusiva statale, di competenza regionale. Lesione anche dell'art. 118 in quanto non sono indicati i presupposti dell'intervento legislativo in sussidiarietà e non è prevista l'intesa con la Regione, elemento imprescindibile a fronte dell'interferenza dello Stato in ambiti di competenza regionale.
Decisione della Corte
Ripercorre l'evoluzione normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali, dalla versione originaria contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, modificata dall'art. 35 della l. 448/2001 (Legge finanziaria 2002), poi dall'art. 14 del d.l. 269/2003 convertito nella l. 326/2003 e poi ancora dall'art. 4, comma 234, della l. 350/2003 (Legge finanziaria 2004). Contesta quanto affermato dalla parte resistente: la disciplina non verte né in materia di livelli essenziali di cui alla lett. m) del secondo comma del 117 Cost. (in quanto riguarda principalmente servizi di rilevanza economica, non attinenti alla determinazione dei livelli essenziali) e neanche in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (la gestione di quei servizi non può considerarsi funzione propria e indefettibile dell'ente locale), ma è riconducibile alla tutela della concorrenza, riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La tutela della concorrenza non può essere intesa solo in senso statico, ma anche in un'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali: la tutela riguarda il complesso dei rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude anche gli interventi promozionali dello Stato (sentenza 14/2004). Lo stesso art. 14 dichiara di ricadere nella materia della concorrenza e di essere inderogabile ed integrativo delle discipline di settore. Costituisce quindi norma di principio: la legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Solo queste disposizioni non possono essere derogate da norme regionali. Non sono censurabili quelle norme che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti che per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche concorrenziali. La Corte non può però valutare in concreto la rilevanza degli effetti economici derivanti dalle singole previsioni di interventi statali, valutare cioè se una determinata regolazione abbia determinati effetti sulle economie di mercato. Deve invece verificare se i vari strumenti di intervento sono disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi (sentenza 14/2004). Il criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza è essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa in materia di “tutela della concorrenza”, materia “trasversale” (v. sentenza 407/2002), dai contorni non precisamente delimitati che si intreccia con una pluralità di altri interessi connessi alla sviluppo economico-produttivo del Paese. Ritiene fondata la censura relativa all'art. 14, comma 1, lettera e), nella parte in cui stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa, i criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata stabilendo che determinate prescrizioni devono considerarsi integrative della disciplina di settore. Esse costituiscono norme di estremo dettaglio e portano ad una illegittima compressione dell'autonomia regionale, ingiustificata e sproporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. e), e consequenzialmente dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo e terzo periodo del testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della l. 448/2001. Tutela della concorrenza e inderogabilità della disciplina sono specificamente evocate in relazione ai soli servizi pubblici locali classificati “di rilevanza economica”, non anche a quelli “privi di rilevanza economica”. Il titolo di legittimazione per l'intervento del legislatore statale costituito per i primi dalla tutela della concorrenza non può valere anche per i secondi, proprio in quanto non hanno un mercato concorrenziale. Ritiene di conseguenza illegittima la compressione dell'autonomia regionale operata dall'art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del d.l. 269/2003 e in via consequenziale anche dell'art. 113bis nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della l. 448/2001.