Sentenza n.168 - deposito 23 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 362 a 365 e 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosso dalla Regione Lombardia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 362 dispone che il «maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali».



Il comma 363 prevede che tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed ha, per il triennio 2007-2009, una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.



Il comma 364 stabilisce che le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che il fondo deve essere destinato al finanziamento, da parte dei comuni, sia di interventi di carattere sociale (per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili), sia, limitatamente ad una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, degli interventi di efficienza energetica previsti dai commi da 353 a 361 (relativi, da un lato, alla sostituzione dei frigoriferi e dei congelatori, degli apparecchi di illuminazione utilizzati dalle attività commerciali, del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica cosiddetta “digitale terrestre” e, dall'altro, all'acquisto ed all'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità – inverter – su impianti aventi determinati requisiti tecnici).



Il comma 365 prevede che, per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364 e che i costi delle strutture amministrative a tal fine costituite possono in parte essere coperti dalle risorse del fondo di cui al comma 362.



Il comma 1284 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo di solidarietà «finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale».



Istituisce inoltre un contributo – che va a confluire nel medesimo fondo – pari a «0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico» e demanda l'indicazione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.


Motivi del ricorso


Violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché il fondo – in quanto incide nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza legislativa concorrente – lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa della Regione, non potendo essere incluso nel complesso delle risorse che devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Lesione anche degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché le disposizioni non contengono alcuna previsione relativa a forme di codeterminazione con la Regione delle misure contemplate ed, in particolare, non prevedono un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-Regioni; lesione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., perché le disposizioni si pongono in esplicita contraddizione con le disposizioni in tema di risparmio energetico che assegnano un ruolo cruciale alle Regioni.


Decisione della Corte


Dichiara inammissibili per genericità della prospettazione le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. (50/2008 e 430/2007). Nel merito, le questioni relative ai commi 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, vanno interpretate come aventi ad oggetto i soli commi da 362 a 364, perché, in concreto, le censure non prendono in considerazione il comma 365, denunciato sotto altri profili che saranno esaminati successivamente. Le censure sono parzialmente fondate. L'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (ex multis, sentenze 63, 50 e 45 del 2008; 137/2007; 160, 77 e 51 del 2005). La giurisprudenza costituzionale ha precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost., ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.; il che si verifica quando sia necessario attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni – nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina «che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini» (sentenza 6/2004, nonché, ex plurimis, sentenze 155 e 31 del 2005; 303/2003). Ha ulteriormente precisato che, se un fondo istituito con legge statale incide su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze 63 e 50 del 2008; 201/2007; 211 e 133 del 2006), strumenti che possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali (6/2004). Per valutare la legittimità del fondo alla luce dei criteri esposti è necessario individuare le materie sulle quali le disposizioni impugnate effettivamente incidono. I commi da 362 a 364 dell'art. 1 della l. 296/2006 prevedono l'istituzione di un fondo da destinare al finanziamento di una pluralità di interventi: alcuni, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili; altri, limitatamente alla somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, concernenti le specifiche misure di efficienza energetica previste dai commi da 353 a 361 del medesimo art. 1. Questi ultimi interventi, in particolare, sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e riguardano: a) la sostituzione dei frigoriferi e dei congelatori (comma 353), degli apparecchi di illuminazione utilizzati dai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio (comma 354), nonché del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica “digitale terrestre” (comma 357); b) l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (comma 358) e di variatori di velocità – inverter – su impianti aventi determinati requisiti tecnici (comma 359). La materia regolata dai commi in esame non è riconducibile alla competenza legislativa statale attinente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, dunque, ad un àmbito rimesso alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Le norme in esame, infatti, non determinano alcun livello di prestazione, ma prevedono soltanto finanziamenti di spesa (50/2008; nello stesso senso, 387/2007 e 248/2006). La finalità di operare interventi volti al risparmio energetico – finalità che, peraltro, connota solo alcuni degli interventi finanziati dal fondo –non sottende un'esigenza di esercizio unitario, a livello statale, delle funzioni amministrative tramite cui detta finalità trova attuazione, essendo possibili interventi di risparmio energetico mirati alle specifiche realtà regionali e, dunque, frutto di autonome decisioni delle singole Regioni nell'àmbito dei princípi fondamentali della materia stabiliti dalla legge dello Stato. Non sussistono, pertanto, le condizioni per l'invocata “chiamata in sussidiarietà.” Il fondo in esame, che ha natura unitaria e indivisa, è destinato alla copertura di interventi diversi a seconda degli anni di riferimento: per l'anno 2007, ha una dotazione di 50 milioni di euro destinati esclusivamente alla riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali (comma 363); per il biennio 2008-2009 ha una dotazione di 50 milioni di euro annui destinati alla copertura di interventi specifici: a) per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, nel limite di 39 milioni di euro annui; b) di efficienza energetica di cui ai menzionati commi da 353 a 361 dell'art. 1 della l. 296/2006, nel limite di 11 milioni di euro annui (comma 364). Per gli anni successivi al 2009, per i quali è prevista una dotazione nel limite di 100 milioni di euro annui, il comma 362 stabilisce che il fondo è utilizzato a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali. Lo scrutinio di costituzionalità viene condotto distintamente per ciascun periodo. Per quanto riguarda l'anno 2007, il fondo incide esclusivamente su una materia di competenza legislativa regionale. Esso finanzia, infatti, interventi, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 363 e 364), ed interviene, perciò, nella materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei “servizi sociali”, inerendo ad attività riguardanti la «predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita» (50/2008). Con riferimento a tale anno, pertanto, la questione è fondata, non sussistendo alcun titolo di competenza esclusiva statale che giustifichi il vincolo di destinazione del fondo in tale materia. Il combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della l. 296/2006 è, dunque, lesivo dell'autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni, nella parte in cui, per l'anno 2007, prevede il vincolo di destinazione specifica del fondo per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale consegue che a ciascuna Regione dovrà essere assegnata genericamente, per il perseguimento di finalità sociali, la quota parte del fondo loro spettante, senza l'indicato vincolo di destinazione specifica (sentenze n. 118 del 2006 e n. 423 del 2004). Per il biennio 2008-2009, in forza del comma 364, il fondo interviene su una pluralità di materie riconducibili sia alla competenza legislativa statale sia a quella regionale. In particolare, nella misura in cui il fondo finanzia riduzioni dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, esso interviene nella materia dei “servizi sociali”, di potestà legislativa residuale delle Regioni; per la parte in cui finanzia interventi concernenti le specifiche misure di efficienza energetica previste dai commi 353, 354, 358 e 359 (e dalle strumentali previsioni attuative di cui ai commi 355, 356 e 360) del medesimo art. 1 della l. 296/2006, interviene nella materia, di potestà legislativa concorrente, dell'energia, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, deve essere interpretata in senso ampio (sentenze 383/2005; 8, 7 e 6 del 2004) e, dunque, anche nel senso di ricomprendere interventi di efficienza energetica. Nella misura, poi, in cui finanzia interventi concernenti l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di decoder in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica “digitale terrestre” (commi 357 e 361), il fondo interviene in un àmbito nel quale, secondo la sentenza 151/2005, vengono in rilievo una pluralità di materie e interessi particolarmente qualificati, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato (nello stesso senso anche le sentenze 312/2003 e 29/1996). In tale situazione, l'evidente esigenza di un esercizio unitario delle funzioni amministrative relative alla diffusione, in tutto il territorio nazionale, della suddetta tecnica di trasmissione televisiva giustifica l'assunzione diretta di dette funzioni da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti. La peculiarità dei diversi e non omogenei interessi sottesi alle suddette competenze e funzioni non consente di riscontrare una competenza legislativa statale o regionale sicuramente prevalente sulle altre. Si configura, dunque, un'ipotesi in cui è necessario fare applicazione del principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Il fondo unitario disciplinato dalle norme censurate, pur essendo destinato a soddisfare anche l'interesse dello Stato all'attuazione del pluralismo informativo esterno, ha tuttavia un forte impatto sulle competenze legislative regionali nelle materie dei servizi sociali e della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». La rilevanza di questo impatto è tale da imporre al legislatore statale di stabilire la destinazione ed effettuare il riparto delle risorse tra i diversi interventi adottando, quale adeguato strumento di coinvolgimento delle Regioni, l'intesa “forte” (6/2004). In particolare, dovrà essere oggetto di intesa anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per finalità sociali e di quella da utilizzare per finalità di efficienza energetica, senza che possano valere i limiti, rispettivamente di 39 milioni di euro e di 11 milioni di euro annui, unilateralmente posti dal legislatore statale con le norme censurate. Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 364 nella parte in cui non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata» (art. 8 d. lgs. 281/1997) e nella parte in cui contiene l'inciso «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009». Per gli anni successivi al 2009, per i quali è prevista una dotazione «nel limite di 100 milioni di euro annui», il censurato comma 362 stabilisce che il fondo è utilizzato indistintamente a copertura di «interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali» e, quindi, di interventi che – come già rilevato con riguardo al biennio 2008-2009 – incidono su piú materie, riconducibili sia alla competenza legislativa statale che a quella regionale. Valgono, pertanto, le considerazioni sopra esposte. Conseguentemente, ravvisa l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con l'indicata Conferenza unificata per determinare la concreta destinazione di tali finanziamenti. La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 364, della l. 296/2006 per violazione del principio di leale collaborazione comporta – ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953 – la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale del comma 356 (non impugnato) del medesimo art. 1 per le seguenti ragioni. Il comma 356 fissa, per il finanziamento degli interventi di efficienza energetica per l'illuminazione indicati dai commi 354 e 355, il limite di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362, senza prevedere – come il comma 364 – alcuna forma di coinvolgimento della Regione. Gli stessi interventi sono posti a carico del medesimo fondo anche dal successivo comma 364, il quale stabilisce il limite – già dichiarato costituzionalmente illegittimo – di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 per tutti gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361 e, quindi, anche per quelli di cui ai commi 354 e 355, richiamati dal comma 356. La ricomprensione di questi ultimi interventi nella più ampia categoria di quelli disciplinati dal comma 364, impone di estendere la pronuncia di illegittimità costituzionale del comma 364 al comma 356. Vale, infatti, anche per il comma 356, la ragione posta a fondamento della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 362, 363 e 364 e, cioè, il fatto che il fondo ha natura unitaria e interviene su una pluralità di materie che non consente di riscontrare una competenza statale o regionale sicuramente prevalente. Anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per gli interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nel biennio 2008-2009 deve essere, pertanto, oggetto di intesa con le Regioni. Non ritiene fondate le censure mosse al comma 365 dell'art. 1 della l. 296/2006 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., che inciderebbe sull'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale e sul principio di leale collaborazione, in quanto esso demanda a «semplici accordi ex post» l'individuazione o la creazione di strutture amministrative per la gestione degli interventi di cui al comma 364. La disposizione non riguarda infatti solo materie di competenza della Regione, ma anche materie di competenza esclusiva dello Stato (organizzazione amministrativa della gestione degli interventi a carico del fondo) e pertanto opera nelle stesse materie su cui incide il fondo, e cioè in materie di competenza esclusiva dello Stato ovvero residuale o concorrente delle Regioni, senza che nessuna di esse possa considerarsi sicuramente prevalente. Inoltre, il comma 365 già contempla un “accordo” tra i soggetti coinvolti nella gestione dei suddetti interventi, tale da soddisfare pienamente le esigenze della leale collaborazione prospettate dalla ricorrente. In relazione al comma 1284 dell'art. 1 della l. 296/2006 osserva che la disposizione, intervenendo nella materia “acque minerali”, e cioè «in un settore di competenza residuale delle regioni»: a) stabilisce un finanziamento con vincolo di destinazione senza che vi sia un pieno coinvolgimento della Regione attraverso lo strumento dell'intesa; b) istituisce un prelievo, senza prevedere, né sull'an né sul quantum, né sulla destinazione delle risorse, un coinvolgimento forte, almeno nella forma della intesa preventiva con la Conferenza Stato Città Regioni, della Regione. Dopo la proposizione del ricorso, il comma 1284 è stato sostituito dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dalla l. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Poiché però il resistente Governo non ha dedotto che il denunciato comma 1284 dell'art. 1 l. 296/2006, nel testo originario, non ha mai avuto applicazione, non vi sono elementi per dichiarare cessata la materia del contendere, per effetto del suddetto ius superveniens. Le due censure devono pertanto essere esaminate nel merito. Ritiene fondata la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione di un'intesa con la Regione. Il fondo non interviene né nella materia, indicata dalla Regione, acque minerali e termali, di competenza legislativa residuale delle Regioni, né in quella, indicata dalla difesa erariale, dei diritti fondamentali, inviolabili e personalissimi, riconducibile – secondo la medesima difesa erariale – alla competenza esclusiva dello Stato, ma interviene in un plesso di altre materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un àmbito materiale che possa considerarsi sicuramente prevalente sugli altri. Esclude che a carico del fondo in esame siano previsti finanziamenti a destinazione vincolata nella materia «acque minerali e termali», di competenza legislativa residuale delle Regioni. Le “acque minerali” rilevano, nella norma censurata, solo per il finanziamento del fondo, realizzato mediante la confluenza in esso del contributo dovuto «per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico» (secondo periodo del comma 1284, nel testo originario), e, dunque, per un profilo del tutto estraneo a quello del titolo di competenza all'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione. Esclude anche che il fondo attenga ad un'asserita «materia dei diritti fondamentali, inviolabili e personalissimi da inquadrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione», che, secondo la difesa erariale, spetterebbe alla competenza esclusiva dello Stato. I suddetti diritti, di natura costituzionale, non rappresentano infatti una materia in senso tecnico, riconducibile ad una specifica competenza dello Stato o delle Regioni, ma costituiscono situazioni soggettive che possono eventualmente inerire ad ambiti materiali contemplati dall'art. 117, nei commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione» (50/2008). Il fondo in esame, invece, ha un àmbito di intervento complesso, riguardando una pluralità di materie, tra le quali, in particolare: a) la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto, avendo il fine di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche, incide sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” e, quindi, dell'ambiente, inteso come “sistema” nel suo aspetto dinamico (sentenze 378 e 144 del 2007); b) la cooperazione internazionale, compresa nella materia politica estera nazionale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.), in quanto è diretto a finanziare progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari e, quindi, anche in àmbito internazionale (211/2006); c) la tutela della salute, l'alimentazione e il governo del territorio, tutte di competenza regionale concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto finanzia progetti che incidono sia sulla qualità e quantità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute e di consentire un'adeguata alimentazione delle popolazioni, sia sulla corretta programmazione degli insediamenti nel territorio e di opere finalizzate alla fruizione delle risorse idriche. Le disposizioni censurate, dunque, istituiscono un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui disciplina si pone all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che nessuna di tali materie possa considerarsi nettamente prevalente sulle altre. Poiché, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte, la concorrenza di competenze giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, ne consegue che il denunciato comma 1284, nel testo originario, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo siano definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata. Con la seconda censura, la ricorrente afferma che il comma 1284 dell'art. 1 della l. 296/2006, víola gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, perché istituisce «un prelievo, senza prevedere, né sull'an né sul quantum, né sulla destinazione delle risorse, un coinvolgimento forte» della Regione. La censura non è fondata. Al di là del nomen juris utilizzato (“contributo”), la norma statale denunciata istituisce un prelievo che ha le caratteristiche essenziali dell'imposizione tributaria, e cioè «la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa» (sentenze n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005). Il «contributo» previsto dal comma 1284 va qualificato, pertanto, come “tributo proprio” dello Stato (per tale nozione tra le altre le sentenze 102/2008 e 451/2007), con la conseguenza che detto comma risulta emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni. Come sopra rilevato, l'impugnato comma 1284 è stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della l. 244/2007, recanti una disciplina sostanzialmente identica a quella sostituita. La Corte ritiene che le censure prospettate con il ricorso possano ritenersi estese allo ius superveniens. Il contenuto dei commi 1284, 1284-bis e 1284-ter riproduce, nella sostanza, la norma oggetto di censura. Per quanto qui rileva, neanche il nuovo testo del comma 1284 prevede alcuna intesa con le Regioni in ordine all'utilizzazione del fondo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre nel corso del giudizio di costituzionalità una proposizione normativa di contenuto sostanzialmente identico a quella impugnata, ottenendo l'effetto pratico di vanificare l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima. In simili casi, la questione di legittimità costituzionale si estende alla norma che, sebbene posta da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo sostanzialmente immutato contenuto precettivo (533/2002). La Corte ritiene che nella specie, tali condizioni ricorrono e che, pertanto, le censure proposte nei confronti del testo originario devono ritenersi trasferite ai vigenti commi 1284, 1284-bis e 1284-ter. La pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 va quindi estesa al nuovo testo dello stesso comma.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale: - del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della l. 296/2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; - dell'articolo 1, comma 362, della l. 296/2006, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; - dell'articolo 1, comma 364, della stessa legge: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»; - ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953, dichiara l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'articolo 1, comma 356, della l. 296/2006: a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»; - dell'articolo 1, comma 1284, della l. 296/2006, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; - dell'articolo 1, comma 1284, della l. 296/2006, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; infondate o inammissibili tutte le altre questioni.