Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2; 4, comma 2, e 5, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) promosso dalla Regione Lombardia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte
L'art. 3 prevede la predisposizione - da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei comuni che presentano determinati caratteri, individuati nell'articolo 1, e sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie particolarmente disagiate di cui al medesimo articolo 1, già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni - di un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia (comma 1); a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, negli stessi comuni individuati nell'articolo 1, possono essere istituite apposite commissioni, con la durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (comma 2).
Secondo
Dopo la riforma del Titolo V, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti (94/2007); inoltre, la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto rientrante nella materia governo del territorio, appartiene alla competenza legislativa concorrente.
La norma censurata si presenta come la prima fase di un programma generale di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del quale lo Stato da una parte si riserva il potere di individuare le categorie particolarmente disagiate, da considerare con priorità su tutto il territorio nazionale, dall'altra detta i principi fondamentali che dovranno presiedere all'elaborazione di piano specifici di competenza delle Regioni.
A queste ultime spetta sia l'individuazione del fabbisogno abitativo, sia l'articolazione degli interventi e delle realizzazioni conseguenti. Per entrambi, la competenza statale non supera i limiti di cui all'art. 117, comma secondo, lett. m).
Ritiene invece fondata la questione relativa al comma 2: attribuire ai comuni la possibilità di istituire le commissioni lede la competenza residuale delle Regioni nella materia delle politiche sociali, nella quale non si configura alcuna competenza statale costituzionalmente consentita. Ritiene quindi la disposizione illegittima per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost..
L'art. 4, comma 2, stabilisce che in relazione alle indicazioni emerse dal Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con
Secondo
Osserva
Ritiene che sussistano tutte le condizioni necessarie perché possa verificarsi l'attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato della competenza legislativa in tema di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale (303/2003 e 6/2004; interesse unitario, proporzionalità della deroga, concerto interministeriale, intesa con
L'art. 5 attribuisce al Ministro delle infrastrutture, di concerto con altri, e d'intesa con
Osserva
[1] Sono riservati allo Stato le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle Regioni e agli enti locali interessati, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale e alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito; sono invece conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente elencate tra quelle trattenute allo Stato e in particolare quelle relative alla programmazione delle risorse finanziarie riservate al settore, alla gestione e all'attuazione degli interventi anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alla determinazione dei relativi canoni.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della l. 9/2007; inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.