Sentenza n.166 - deposito 23 2008


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2; 4, comma 2, e 5, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) promosso dalla Regione Lombardia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte



L'art. 3 prevede la predisposizione - da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei comuni che presentano determinati caratteri, individuati nell'articolo 1, e sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie particolarmente disagiate di cui al medesimo articolo 1, già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni - di un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia (comma 1); a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, negli stessi comuni individuati nell'articolo 1, possono essere istituite apposite commissioni, con la durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (comma 2).



Secondo la Regione ricorrente, entrambe le previsioni - predisposizione da parte delle Regioni del piano straordinario e istituzione di commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio dell'immobile per particolari categorie di soggetti - sono lesive delle attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di assistenza e politiche sociali e dell'abitazione, edilizia residenziale pubblica, lavori pubblici di interesse regionale e locale e gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, ex artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, Cost..



La Corte non ritiene fondata la censura relativa al comma 1: il piano straordinario è finalizzato ad identificare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica con particolare riferimento alle categorie indicate nell'art. 1 della stessa legge, per le quali la norma dispone la sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, limitatamente ai comuni individuati.



Dopo la riforma del Titolo V, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti (94/2007); inoltre, la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto rientrante nella materia governo del territorio, appartiene alla competenza legislativa concorrente.



La norma censurata si presenta come la prima fase di un programma generale di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del quale lo Stato da una parte si riserva il potere di individuare le categorie particolarmente disagiate, da considerare con priorità su tutto il territorio nazionale, dall'altra detta i principi fondamentali che dovranno presiedere all'elaborazione di piano specifici di competenza delle Regioni.



A queste ultime spetta sia l'individuazione del fabbisogno abitativo, sia l'articolazione degli interventi e delle realizzazioni conseguenti. Per entrambi, la competenza statale non supera i limiti di cui all'art. 117, comma secondo, lett. m).



Ritiene invece fondata la questione relativa al comma 2: attribuire ai comuni la possibilità di istituire le commissioni lede la competenza residuale delle Regioni nella materia delle politiche sociali, nella quale non si configura alcuna competenza statale costituzionalmente consentita. Ritiene quindi la disposizione illegittima per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost..



L'art. 4, comma 2, stabilisce che in relazione alle indicazioni emerse dal Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del Tavolo, un programma nazionale contenente una serie di elementi, tra i quali gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione di alloggi in locazione a canone sociale e canone definito e la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Secondo la Regione ricorrente, la previsione del programma nazionale di natura ministeriale introduce in realtà disposizioni puntuali ed elementi di indirizzo per la Regione, incompatibili, tra l'altro, con il superamento, dopo la revisione costituzionale del 2001, della funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, che le disposizioni impugnate finiscono per riproporre. Ravvisa interferenza statale in ambiti rimessi alla competenza regionale (pianificazione urbanistica, lavori pubblici per la costruzione e la manutenzione dei fabbricati, gestione del patrimonio di erp e organizzazione e attività amministrativa in materia di gestione e assegnazione), lesione che non viene meno per il fatto che la programmazione è preceduta da un Tavolo di concertazione e dall'intesa con la Conferenza unificata.



Osserva la Corte che dagli artt. 59 e 60 del d. lgs. 112/1998, che precisano quali funzioni rimangono allo Stato e quali sono invece conferite alle Regioni[1], emerge l'esigenza di un momento unitario che deve precedere la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti interessati.



Ritiene che sussistano tutte le condizioni necessarie perché possa verificarsi l'attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato della competenza legislativa in tema di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale (303/2003 e 6/2004; interesse unitario, proporzionalità della deroga, concerto interministeriale, intesa con la Conferenza unificata e partecipazione dell'ANCI).



L'art. 5 attribuisce al Ministro delle infrastrutture, di concerto con altri, e d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.



La Regione ravvisa violazione dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, che limita la competenza della fonte regolamentare statale alle materie di cui all'art. 117, comma secondo, e osserva che il decreto previsto non riguarda gli aspetti direttamente attinenti al regime fiscale, riferito al sistema tributario e contabile dello Stato, ma costituisce piuttosto una indebita interferenza statale nelle materie di potestà regionale residuale dei lavori pubblici di interesse regionale e locale e dell'edilizia residenziale pubblica.



Osserva la Corte che lo Stato, nel determinare le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali, in sostanza determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'abitazione. La determinazione dell'offerta minima degli alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti appartiene alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. (94/2007). La determinazione però non può essere solo quantitativa, ma anche qualitativa, nel senso che, al momento della determinazione dell'offerta minima destinata alle categorie sociali economicamente disagiate, occorre stabilire anche le caratteristiche di questi alloggi. Infine, anche ai fini dell'osservanza della normativa comunitaria, la determinazione delle caratteristiche degli alloggi esenti dell'obbligo di notificazione degli aiuti di Stato non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale.









[1] Sono riservati allo Stato le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle Regioni e agli enti locali interessati, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale e alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito; sono invece conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente elencate tra quelle trattenute allo Stato e in particolare quelle relative alla programmazione delle risorse finanziarie riservate al settore, alla gestione e all'attuazione degli interventi anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alla determinazione dei relativi canoni.




Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della l. 9/2007; inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.